Adempimenti

Detrazione Iva, stretta dagli acquisti 2017

immagine non disponibile

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Tempi stretti per la detrazione dell’Iva relativa agli acquisti, ma questo solo per i documenti emessi dal 2017. Con la conversione della “manovrina” (Dl 50/2017) è stato confermato l’accorciamento dei termini ed è stata introdotta nel testo della norma la disposizione transitoria che permette di evitare l’indetraibilità dell’Iva recata da documenti datati 2015 e 2016, ma non ancora registrati.

Il diritto di detrazione dell’imposta sugli acquisti, a partire dal 2017 , può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il nuovo testo del primo comma dell’articolo 19 del Dpr 633/1972 consente, nella sostanza, di portare in detrazione l’Iva sugli acquisti entro il 30 di aprile dell’anno successivo a quello in cui è sorta l’esigibilità dell’imposta medesima. Così, l’Iva relativa a una fattura datata 2017 potrà essere portata in detrazione, al più tardi, con il modello di dichiarazione Iva annuale 2018 (relativo al 2017). Questo significa, in altri termini, che in base all’attuale norma sostanziale (l’articolo 19 del Dpr 633/1972), se il documento non viene “processato” entro il 30 aprile 2018, non sarà possibile detrarre l’imposta.

Purtroppo, oltre alla drastica riduzione del termine entro cui esercitare il diritto di detrazione, prima coincidente con quello di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo, va ravvisato che il legislatore non è intervenuto con alcun correttivo sul testo dell’articolo 25 del Dpr 633/1972, norma anch’essa novellata dal Dl 50/2017.

Quest’ultima disposizione stabilisce infatti che l’annotazione delle fatture di acquisto deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Come già evidenziato su queste pagine (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 maggio scorso), letteralmente, le due disposizioni non sono perfettamente allineate in quanto, estremizzando, in base all’articolo 25, una fattura emessa tardivamente a febbraio 2018 per una consegna di beni avvenuta nel dicembre precedente, andrebbe registrata entro il termine per la dichiarazione, da presentare nel 2019, in relazione all’anno di ricezione del documento; ma, in questo modo, l’imposta non sarebbe detraibile in base all’articolo 19. Per superare questa (incoerente) situazione è necessario leggere la norma formale “adeguandola” a quella sostanziale: potrebbe dunque ritenersi che la detrazione sia esercitabile per tutte le fatture che, purché ricevute entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, siano relative a operazioni effettuate nell’anno cui si riferisce tale dichiarazione, per le quali sia divenuta esigibile la correlata imposta. E ciò, sia che si tratti di fatture emesse nei termini, sia che si tratti di fatture emesse tardivamente (come nell’esempio di cui sopra).

Nessun problema, invece, per le fatture datate 2015 e 2016, in quanto, per effetto dell’introduzione del comma 2-bis nell’articolo 2 del Dl 50/2017, le nuove disposizioni si applicano solo alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017 .

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©