Adempimenti

Detrazione Iva in tempi lunghi con l’integrativa

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di Michele Brusaterra e Benedetto Santacroce

In attesa che il corso dell’esame del Dl 148/2017 ripristini le vecchie regole dell’esercizio a detrazione dell’Iva, è comunque necessario chiarire che il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva del 30 aprile 2018 non determina l’indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi con esigibilità 2017, in quanto è sempre disponibile lo strumento della dichiarazione integrativa a favore.

Ciò si rileva dal dettato letterale della norma contenuta nel comma 6-bis dell’articolo 8 del Dpr 322/1998, introdotto dal Dl 193/2016, che si inserisce nella scia delle norme che vogliono sviluppare una collaborazione attiva tra fisco e contribuenti: sia in senso favorevole all’amministrazione finanziaria attraverso l’istituto del ravvedimento sia in senso favorevole al contribuente attraverso la dichiarazione integrativa a favore. In particolare, il comma 6-bis richiamato, dà la possibilità al soggetto passivo d’imposta ai fini Iva, di porre rimedio ad errori a suo favore che abbiano determinato «l’indicazione di un maggiore … imponibile o, comunque, di un maggiore … debito d’imposta ovvero di una … minore eccedenza detraibile».

La correzione va posta in essere attraverso l’invio di una dichiarazione integrativa a favore, che può essere presentata (a differenza di quanto avveniva fino a due anni fa) non oltre i termini stabiliti per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria e di cui all’articolo 57 del Dpr 633/1972.

È pertanto possibile correggere qualsiasi errore a favore che vada a incidere sull’imponibile o sull’imposta. Tale norma si concilia perfettamente con i recenti interventi che hanno modificato i tempi a disposizione del contribuente per esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta “subita” per rivalsa.

Ricordando che si è passati dalla possibilità di esercitare tale diritto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile alla possibilità di esercitarlo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno stesso in cui è sorta l’esigibilità, il meccanismo di riduzione del lasso temporale trova un senso, seppure complesso, collegato alla disposizione che permette di presentare sempre una dichiarazione a favore.

Si presuma, infatti, che una fattura che riguardi un’operazione effettuata nel dicembre 2017 (ad esigibilità 2017), sia oggetto di una contestazione con il fornitore e il cessionario o committente decida (a controversia conclusa) di registrare la fattura il 30 ottobre 2018, quindi oltre il mese di aprile 2018, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2017. È impensabile che il contribuente debba perdere la detraibilità dell’imposta solo perché è passato il termine di presentazione della dichiarazione annuale 30 aprile 2018.

In questo caso, dunque, (a normativa vigente) è possibile certamente presentare una dichiarazione integrativa a favore che conterrà, nel caso proposto, una maggiore Iva a credito derivante dall’inserimento della fattura nella contabilità del 2018. Data, quindi, la nuova normativa sulla detrazione, che va incrociata anche con quanto prescritto dall’articolo 25 della legge Iva, in tema di tempi di registrazione delle fatture di acquisto, si può arrivare a collocare un ben preciso paletto temporale che genera due diversi comportamenti a seconda che esso sia, o meno, superato. Se, infatti, la fattura di acquisto, indipendentemente dal motivo, viene registrata prima del 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, facendo riferimento all’attuale termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale, allora imponibile ed imposta dovranno rientrare nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’operazione ha avuto la sua esigibilità. Nel caso contrario in cui, invece, la fattura sia registrata dopo il 30 aprile, allora per esercitare il diritto alla detrazione sarà necessario far scattare la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, qualsiasi sia il momento di registrazione del documento, purché, naturalmente, ciò avvenga prima dei termini fissati per l’accertamento.

Il calendario e la casistica

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