Detrazioni nel 730, verifica tra i documenti e i dati precompilati
Con le circolari 14/E e 15/E arrivano le istruzioni delle Entrate ai Caf per il visto di conformità. Le condizioni soggettive che danno diritto ai bonus devono essere provate
Con le circolari 14/E e 15/E arrivano i chiarimenti per i Caf e ai professionisti abilitati alle prese con la predisposizione del modello 730/2023. Relativamente al nuovo esonero dall’esibizione ai Caf e ai professionisti abilitati dei documenti relativi alle spese detraibili o deducibili, comunicate alle Entrate dai soggetti terzi, introdotto dal 2022 dall’articolo 5, commi 1 e 3, del Dlgs 175/2014, in caso di precompilata senza modifiche, la circolare 14/E ha chiarito che:
• il Caf o il professionista devono acquisire dal contribuente una dichiarazione, attestante l’esercizio della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche;
• il contribuente deve continuare ad esibire (e il Caf o il professionista a conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto ai bonus;
• se il contribuente esibisce, comunque, questi documenti, il Caf o il professionista devono esaminarli, verificandone la corrispondenza con i dati riportati nella precompilata.
In caso di presentazione della precompilata con modifiche, il Caf o il professionista devono conservare tutta la documentazione, compresi gli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati. Per le spese sanitarie, in luogo degli scontrini, ricevute o fatture, il contribuente può esibire il prospetto riportate nella precompilata, disponibili nel Sistema tessera sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello del Sts. Se vi è corrispondenza, l’importo non viene modificato e scatta l’esonero dalla conservazione. In caso di difformità, invece, l’importo viene modificato e il Caf o il professionista devono conservare i documenti di spesa, non presenti nella precompilata o il cui importo risulta modificato, oltre che il prospetto delle spese riportate nella precompilata, disponibili nel Sts, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sts.
Affitti degli under 31
La circolare 15/E, tra l’altro, tratta la nuova detrazione del 20% prevista dall’articolo 16, comma 1-ter), del Tuir (sostituito nel contenuto), per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare (o una sua porzione), da destinare a propria residenza. Questa agevolazione spetta:
• solo se l'unità immobiliare è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato;
• per i primi quattro anni dalla stipula del contratto (in precedenza il bonus valeva per tre anni);
• solo se il reddito complessivo (comprensivo di quello assoggettato a cedolare secca) non è superiore a 15.493,71 euro;
• fino a un massimo di spesa agevolata di 10.000 euro, quindi, di detrazione di 2.000 euro (da suddividersi tra i cointestatari del contratto e con la perdita della quota dell'eventuale cointestatario che non rispetta i limiti di età, circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5). La detrazione, poi, non può essere inferiore a 991,60 euro; è stato chiarito che questi importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l'immobile è stato adibito a residenza del locatario.
I requisiti richiesti devono essere verificati in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (quindi, nei 4 anni). Il requisito dell’età, comunque, è soddisfatto anche se ricorre per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se si sono compiuti 31 anni il 30 giugno 2022 e il contratto di locazione è stato stipulato in precedenza, spetta la detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente per il 2022; se, invece, la stipula del contratto è avvenuta il 30 giugno 2022 o successivamente, non spetta la detrazione (circolare 1° aprile 2022, n. 9/E, paragrafo 5).
Abitazioni classe A o B
Per la detrazione dall’Irpef del 50% dell’importo dell’Iva pagata nel 2016 e nel 2017, reintrodotta per i pagamenti effettuati nel 2023 dalla Legge di Bilancio 2023, per l’acquisto «di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B», cedute dalle imprese costruttrici, la circolare ha ricordato che le rate di competenza del 2022 (la ripartizione è in 10 anni) vanno indicate nel rigo E59 – sezione III C), rinviando alla circolare 12/E/2016, risposta 7.1.
Spese universitarie
Relativamente alle spese universitarie, detraibili al 19%, l’agenzia delle Entrate ha ricordato che con decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 1406, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 37 del 14 febbraio 2023, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2022.