Adempimenti

Detrazioni nel 730, verifica tra i documenti e i dati precompilati

Con le circolari 14/E e 15/E arrivano le istruzioni delle Entrate ai Caf per il visto di conformità. Le condizioni soggettive che danno diritto ai bonus devono essere provate

immagine non disponibile

di Luca De Stefani

Con le circolari 14/E e 15/E arrivano i chiarimenti per i Caf e ai professionisti abilitati alle prese con la predisposizione del modello 730/2023. Relativamente al nuovo esonero dall’esibizione ai Caf e ai professionisti abilitati dei documenti relativi alle spese detraibili o deducibili, comunicate alle Entrate dai soggetti terzi, introdotto dal 2022 dall’articolo 5, commi 1 e 3, del Dlgs 175/2014, in caso di precompilata senza modifiche, la circolare 14/E ha chiarito che:

• il Caf o il professionista devono acquisire dal contribuente una dichiarazione, attestante l’esercizio della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche;

• il contribuente deve continuare ad esibire (e il Caf o il professionista a conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto ai bonus;

• se il contribuente esibisce, comunque, questi documenti, il Caf o il professionista devono esaminarli, verificandone la corrispondenza con i dati riportati nella precompilata.

In caso di presentazione della precompilata con modifiche, il Caf o il professionista devono conservare tutta la documentazione, compresi gli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati. Per le spese sanitarie, in luogo degli scontrini, ricevute o fatture, il contribuente può esibire il prospetto riportate nella precompilata, disponibili nel Sistema tessera sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello del Sts. Se vi è corrispondenza, l’importo non viene modificato e scatta l’esonero dalla conservazione. In caso di difformità, invece, l’importo viene modificato e il Caf o il professionista devono conservare i documenti di spesa, non presenti nella precompilata o il cui importo risulta modificato, oltre che il prospetto delle spese riportate nella precompilata, disponibili nel Sts, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sts.

Affitti degli under 31

La circolare 15/E, tra l’altro, tratta la nuova detrazione del 20% prevista dall’articolo 16, comma 1-ter), del Tuir (sostituito nel contenuto), per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare (o una sua porzione), da destinare a propria residenza. Questa agevolazione spetta:

• solo se l'unità immobiliare è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato;

• per i primi quattro anni dalla stipula del contratto (in precedenza il bonus valeva per tre anni);

• solo se il reddito complessivo (comprensivo di quello assoggettato a cedolare secca) non è superiore a 15.493,71 euro;

• fino a un massimo di spesa agevolata di 10.000 euro, quindi, di detrazione di 2.000 euro (da suddividersi tra i cointestatari del contratto e con la perdita della quota dell'eventuale cointestatario che non rispetta i limiti di età, circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5). La detrazione, poi, non può essere inferiore a 991,60 euro; è stato chiarito che questi importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l'immobile è stato adibito a residenza del locatario.

I requisiti richiesti devono essere verificati in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (quindi, nei 4 anni). Il requisito dell’età, comunque, è soddisfatto anche se ricorre per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se si sono compiuti 31 anni il 30 giugno 2022 e il contratto di locazione è stato stipulato in precedenza, spetta la detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente per il 2022; se, invece, la stipula del contratto è avvenuta il 30 giugno 2022 o successivamente, non spetta la detrazione (circolare 1° aprile 2022, n. 9/E, paragrafo 5).

Abitazioni classe A o B

Per la detrazione dall’Irpef del 50% dell’importo dell’Iva pagata nel 2016 e nel 2017, reintrodotta per i pagamenti effettuati nel 2023 dalla Legge di Bilancio 2023, per l’acquisto «di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B», cedute dalle imprese costruttrici, la circolare ha ricordato che le rate di competenza del 2022 (la ripartizione è in 10 anni) vanno indicate nel rigo E59 – sezione III C), rinviando alla circolare 12/E/2016, risposta 7.1.

Spese universitarie

Relativamente alle spese universitarie, detraibili al 19%, l’agenzia delle Entrate ha ricordato che con decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 1406, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 37 del 14 febbraio 2023, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©