Adempimenti

Detrazioni Iva sugli acquisti, due anni per i rimborsi

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di Luca Benigni e Gianni Rota

La detraibilità dell’Iva in ambito Ue sugli acquisti di beni e servizi può essere derogata solo per ragioni di bilancio dai rispettivi Stati membri perché in caso di conflitto con la norma interna prevale sempre il diritto comunitario e le disposizioni derogatorie possono essere utilizzate solo nei periodi con andamento favorevole rispetto al corso normale della congiuntura. Ma l’imposta per la quale non si è esercitato il diritto alla detrazione va tassativamente chiesta a rimborso entro due anni dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Così la Ctr Sicilia con la sentenza 3000/4/17 (presidente e relatore Russo).

La vicenda riguarda una società di elaborazione dati che detrae parzialmente l’Iva relativa all’acquisto degli autoveicoli utilizzati dal 2000 al 2004 e nel 2004 chiede a rimborso la parte non detratta per oltre 5mila euro ed impugna in Ctp il rifiuto tacito.

Secondo la società non vi sono ragioni particolari per cui l’Italia possa ridurre parzialmente la detraibilità dell’Iva dei veicoli utilizzati in via esclusiva nell’esercizio dell’impresa o della professione. Ma l’amministrazione resiste sostenendo che non spetta il rimborso dell’Iva per i beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo, sia per le operazioni che danno diritto alla detrazione sia per le operazioni che non conferiscono tale diritto, perché, a tutto concedere, la detrazione potrebbe riguardare soltanto il pro rata Iva riferito alla prima categoria di operazioni. Secondo l’amministrazione il rimborso va inoltre richiesto entro due anni dall’effettuazione delle operazioni rispettive, pena la sua decadenza.

La Ctp sposa in toto la tesi della società ricorrente e la Ctr riforma parzialmente la sentenza confermando il diritto parziale al rimborso per questi motivi:

la limitazione della detraibilità dell’Iva sugli acquisti di alcuni beni può essere dettata solo da motivi congiunturali e non può mai costituire un principio valido, nunc et semper, per introdurre provvedimenti normativi di proroga dell’indetraibilità dell’Iva, come nel caso dell’acquisto dei beni indicati nell’articolo 19-bis.1, lettere c) e d) del Dpr 633/72. Questo in quanto, in caso di conflitto, sussiste la prevalenza del diritto comunitario rispetto a quello nazionale, le disposizioni derogatorie sono utilizzabili soltanto durante i periodi caratterizzati da divari notevoli rispetto al corso normale della congiuntura e ciascuno Stato membro può discostarsi, solo per un tempo determinato, dal regime comunitario ordinario della detrazione dell’Iva;

il diritto al rimborso, qualora insorto, deve essere esercitato tempestivamente in quanto si deve applicare il secondo comma dell’articolo 21 del Dlgs 546/1992, secondo cui l’istanza di rimborso dell’Iva va presentata, in assenza di disposizioni specifiche, entro e non oltre due anni dal pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la loro restituzione.

Nel caso in questione, conclude la Ctr, se in via di principio spetta alla società il rimborso dell’Iva perché non sussistono ragioni affinché l’Italia possa derogare alla detraibilità dell’Iva, pur tuttavia esso va limitato agli ultimi due anni precedenti al 12 novembre 2014, data di presentazione dell’istanza.

Ctr Sicilia 3000/4/17

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