Adempimenti

Dichiarazione Irap, l’inesatta indicazione nel quadro IS cerca la strada dell’errore formale

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di Angelo Conte

Per far valere la piena deducibilità del costo del personale a tempo indeterminato ai fini del tributo regionale, i contribuenti sono chiamati alla compilazione del quadro IS della dichiarazione Irap 2019. Come sostenuto anche da Assonime, l’inesatta indicazione delle diverse deduzioni per il costo del personale nei vari righi del quadro IS, a parità di costo complessivamente deducibile, dovrebbe, in ogni caso, costituire una violazione meramente formale. Sul punto, sarebbe comunque auspicabile un intervento chiarificatorio da parte dell’agenzia delle Entrate.

In via preliminare, deve essere rilevato che, per effetto della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), il costo del lavoro a tempo indeterminato è divenuto completamente deducibile ai fini Irap. La tecnica legislativa tramite cui è stato raggiunto tale risultato si è tuttavia rivelata piuttosto articolata e complessa.

Infatti, il legislatore non ha abolito le deduzioni che erano già contemperate dall’articolo 11 del Dlgs 446/1997, ma tramite l’inserimento del comma 4-octies ha previsto la deducibilità della differenza tra il costo complessivo per il personale a tempo indeterminato e le deduzioni già esistenti. In altri termini, la tecnica legislativa utilizzata si è sostanziata nell’introdurre una deduzione “residuale”.

La dichiarazione Irap, quadro IS, anche quest’anno, tiene ovviamente conto di questa impostazione normativa e nella sezione I distingue le deduzioni in importi fissi (righi da IS1 a IS6) dalla deduzione del costo residuo per il personale a tempo indeterminato (rigo IS7).

Pertanto, il contribuente, al fine di poter dedurre l’intero costo del personale a tempo indeterminato, è chiamato all’oneroso compito di compilare i vari righi attinenti alle diverse deduzioni (principalmente Inail, deduzione forfettaria per ciascun dipendente e contributi previdenziali ed assistenziali) con tutte le complicazioni del caso. Tra queste ultime, non può essere ignorato il fatto che alcune funzioni aziendali, che normalmente partecipano al processo di raccolta dei dati (si pensi alla funzione del personale), fanno riferimento al principio di cassa e non al principio di competenza su cui si basa il bilancio d’esercizio e la determinazione della base imponibile Irap.

In questo contesto, giova ricordare che entrerà in vigore, a partire dal periodo d’imposta 2019 e quindi a valere sui modelli Irap del prossimo anno, una disposizione di coordinamento, contenuta nella legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che prevede l’abrogazione della deduzione forfettaria “maggiorata” per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Come confermato anche dalla Relazione tecnica al Ddl di Bilancio 2019, trattasi di un intervento a cui non vengono ascritti effetti finanziari, in quanto l’abrogata deduzione forfettaria verrà di fatto assorbita dalla deduzione residuale.

A causa dell’onerosità di compilazione del modello dichiarativo, resta da capire a quali conseguenze va incontro il contribuente che compila in modo inesatto le deduzioni contenute nel quadro IS e tramite la deduzione residuale, che evidentemente opera per differenza, deduce in ogni caso il corretto ammontare del costo del lavoro a tempo indeterminato. Su tale questione si è espressa Assomime nelle circolari 23/2016 e 17/2017.

Ebbene, secondo Assonime, la suddetta inesatta compilazione della dichiarazione Irap, alla luce della fungibilità delle diverse deduzioni in questione (fisse e residuale), dovrebbe potersi considerare quale violazione meramente formale non sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997. Tale disposizione prevede che «non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo».

Nel caso in questione, sembrano effettivamente ricorrere entrambi i requisiti: senz’altro non vi è incidenza sulla determinazione della base imponibile e non dovrebbe esservi neanche ostacolo all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, dal momento che l’ammontare dei costi deducibili, in quanto relativi al personale a tempo indeterminato, risulta dalle scritture contabili. Tale interpretazione necessiterebbe, ad ogni modo, di una conferma esplicita da parte dell’agenzia delle Entrate.

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