Dichiarazione di successione in cerca di esoneri
Il decesso di un contribuente determina, in capo agli eredi, l’obbligo di porre in essere una serie di adempimenti tra i quali la presentazione della dichiarazione di successione, ex articolo 28 in base al Dlgs 346/1990, al fine di consentire all’agenzia delle Entrate la liquidazione l’imposta di successione. I commi 5 e 7 dell’articolo, però, individuano degli specifici casi di esonero per i chiamati all’eredità, i legatari coniuge e i parenti in linea retta del defunto.
Il comma 5 articolo 28 del decreto, prevede, in generale, che gli eredi e/o i legatari sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione se, alternativamente, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione (12 mesi dall’apertura della successione, ex articolo 31 Dlgs 346/1990):
•rinunciano all’eredità o al legato;
•richiedono la nomina di un curatore all’eredità, ex articolo 528, comma 1, del Codice civile, se non sono nel possesso dei beni del defunto.
Affinché tale previsione produca i suoi effetti, la norma prevede la necessità di informare «per raccomandata l’ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura».
Condizioni particolari, invece, sono previste per il coniuge e i parenti in linea retta (ad esempio padre, madre, figli) del defunto dal comma 7 articolo 28 Dlgs 346/1990, i quali in base a tale disposizione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in commento nel caso sussistano simultaneamente le seguenti condizioni:
•l’attivo ereditario ha un valore lordo pari o inferiore a 100mila euro;
•non siano trasferiti mortis causa beni immobili o diritti reali immobiliari.
Nel caso di sopravvenienze ereditarie successive, che determinano l’ingresso nell’attivo ereditario di altri beni e/o diritti, sarà necessario verificare nuovamente la sussistenza delle condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione. In assenza, bisognerà procedere con la compilazione del modello approvato dall’agenzia delle Entrate con provvedimento del 28 dicembre 2017 e presentarlo telematicamente:
•direttamente dal dichiarante;
•tramite intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
Tuttavia, fino alla 31 dicembre 2018 sarà possibile utilizzare il vecchio modello cartaceo «Modello 4» da presentare all’ufficio territoriale in cui aveva la residenza il defunto, e se non è conosciuta, si presenterà presso la Direzione provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 – Eur Torrino, in Via Canton 20 - Cap 00144 Roma.
Se dovessero verificarsi tali circostanze il termine dei 12 mesi per la presentazione della dichiarazione decorrerà dalla data in cui gli eredi hanno avuto conoscenza del mutamento dell’assetto ereditario.