Contabilità

Dichiarazioni fiscali, la firma non vincola il professionista

di Gianfranco Ferranti

I sindaci e i revisori che sottoscrivono le dichiarazioni fiscali delle imprese sottoposte al loro controllo contabile non diventano direttamente responsabili della correttezza e completezza delle stesse né del rispetto della normativa tributaria. Si tratta, infatti, come rilevato da Assirevi nel documento di ricerca 208/2017, di valutazioni di esclusiva competenza degli organi sociali.

L’articolo 1, comma 5, del Dpr 322/1998 stabilisce che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’Ires sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che redigono la relazione di revisione. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770, è stato precisato che anch’essa deve essere sottoscritta dai soggetti che hanno redatto la relazione di revisione.

La dichiarazione non sottoscritta da tali soggetti resta valida ma nei riguardi degli stessi si applica la sanzione fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250 euro (articolo 9, comma 5, del Dlgs 471/1997).

Assirevi ha affermato che lo scopo esclusivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi è quello di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. L’associazione ha quindi escluso che sussista una diretta responsabilità dei revisori ai fini fiscali, in quanto «in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali». Tale conclusione appare condivisibile alla luce del disposto normativo e del raffronto con la norma precedente (in vigore fino al bilancio relativo all’esercizio in corso al 21 ottobre 2015), che correlava, ai fini sanzionatori, l’omissione nella relazione di revisione dei giudizi previsti dalla legge con l’infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell’Irap (ed è stata abbandonata perché risultava troppo complessa).

L’associazione ha poi indicato le attività che devono svolgere i revisori che sottoscrivono le dichiarazioni. Le procedure di verifica concernenti le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap riguardano, ad esempio, il riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione e l’analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali (unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente).

Le attività riguardanti, invece, la dichiarazione del sostituto d’imposta hanno, ad esempio, ad oggetto il riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770 e, in particolare, dei dati risultanti da tale modello concernenti alcuni soggetti, scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute con quanto risulta in contabilità. Tali procedure possono essere integrate in funzione di particolari circostanze (quale l’opzione per il consolidato fiscale) e delle specificità di determinati settori.

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