Controlli e liti

Dichiarazioni Irap, i termini di notifica non raddoppiano

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di Antonio Iorio

Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti derivanti da comunicazioni di notizia di reato tributario non si applica alle dichiarazioni Irap, perché è imposta per la quale non sono previste sanzioni penali. Diversamente si violerebbe il divieto di estensione analogica della norma penale, previsto dall’articolo 25 della Costituzione. A confermare il principio è la Corte di cassazione con l’ ordinanza n.1425 depositata ieri

Una società impugnava un avviso di accertamento contenente tra l’altro contestazioni Irap. A seguito della decisione sfavorevole di primo grado, la contribuente proponeva appello presso la Ctr che, relativamente a tale rilievo, lo accoglieva. Secondo i giudici di merito, in particolare, il potere di accertamento dell’amministrazione era decaduto nonostante le presenza di un reato tributario. Ciò in quanto le violazioni per tale imposta non possono mai costituire un reato tributario e quindi non operava il raddoppio dei termini.

L’Agenzia, non ritenendo corretta questa interpretazione, ricorreva per cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso perché l’l’Irap non è un’imposta per la quale sono previste sanzioni penali e quindi non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento. Secondo i giudici di legittimità, l’inapplicabilità del termine lungo discende proprio dal mancato inserimento delle violazioni relative all’Irap tra le ipotesi delittuose previste dal Dlgs 74/2000. Il decreto infatti ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Una diversa interpretazione volta a estendere il raddoppio dei termini a tale tributo, si porrebbe in contrasto con il divieto di analogia della norma penale in base a quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione. Peraltro, rileva l’ordinanza, la stessa amministrazione nella circolare 154/00 con la quale esaminava la nuove fattispecie penali tributarie aveva rilevato l’esclusione dalla rilevanza penale delle dichiarazioni Irap.

La pronuncia conferma l’orientamento già espresso dalla Cassazione sulla specifica questione (sentenze 20435/2017 e 4775/2016). Vi è ora da sperare che gli uffici prendano atto di tale orientamento per i contenziosi pendenti e si astengano per i periodi di imposta antecedenti il 2016 (a partire dal quale è stato abrogato il regime del raddoppio) dall’emissione di nuovi accertamenti Irap avvalendosi dei maggiori termini.

Cassazione, ordinanza 1425/2018

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