Adempimenti

Dichiarazioni Iva con l’intero debito

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Le nuove modalità di compilazione del rigo VL30 della dichiarazione Iva permettono di superare le incoerenze del passato in caso di omessi versamenti periodici. Fino all’anno scorso, infatti, il mancato versamento del debito Iva mensile/trimestrale avrebbe comportato, seguendo le regole compilative del modello, l’esposizione di un debito da dichiarazione annuale, conseguenza evitabile solo forzando la mano, ossia indicando come versato anche il debito di periodo. Con il modello 2018, invece, il fatto che al saldo annuale partecipi il maggiore importo (da indicare nel campo 1 del rigo) fra l’Iva dovuta (campo 2) e quella versata (campo 3), evita distorsioni nelle risultanze della dichiarazione, dato che le violazioni dei versamenti periodici emergono direttamente dalle informazioni fornite nella comunicazione liquidazioni periodiche, con le conseguenti attività di recupero da parte delle Entrate (lettera di “compliance”, successivo avviso bonario ecc.).

Chiarite le ragioni alla base della modifica, resta da capire cosa si debba effettivamente riportare nel campo dei versamenti eseguiti. Le istruzioni precisano che nel campo 3 del VL30 va indicato il totale dei versamenti periodici, compreso l’acconto, oltre agli interessi trimestrali e all’imposta da ravvedimento in relazione all’anno 2017, comprendendo quindi anche quanto pagato per una regolarizzazione eseguita entro il termine della dichiarazione. Qualche dubbio può sorgere per le rateazioni in corso alla data di presentazione del modello. Seguendo la logica che ha ispirato la revisione delle regole di compilazione del rigo, se ne dovrebbe dedurre che, anche in presenza di pagamento rateale di un debito periodico, l’importo da indicare debba coincidere con l’intero importo dovuto, comprensivo delle rate ancora non pagate.

Tali conclusioni paiono legittime, in quanto diversamente verrebbe segnalata una differenza fra Iva dovuta e Iva versata che, in realtà, è già stata riscontrata dall’amministrazione grazie alla verifica dei dati delle comunicazioni periodiche. Qualora la rateazione dovesse interrompersi, del resto, le somme non pagate formerebbero oggetto di riscossione, previa iscrizione a ruolo, nell’ambito di una procedura autonoma e sganciata dalle risultanze della dichiarazione.

Un’altra questione riguarda la correzione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Il rimedio all’omessa o irregolare comunicazione dei dati delle liquidazioni, se non già eseguita, avviene direttamente in sede di dichiarazione annuale o di successiva integrativa, mediante compilazione del quadro VH ( risoluzione 104/E/2017). Ciò, però, a condizione che si tratti di dati contenuti in detto quadro, fra cui il saldo a credito/debito delle liquidazioni periodiche mensili/trimestrali. Qualora, per contro, il ravvedimento riguardi informazioni contenute sì nelle comunicazioni periodiche, ma non presenti nel VH, l’unico modo per sistemare l’errore consiste nella presentazione o ripresentazione della comunicazione omessa o errata. In tal caso, i termini per l’adempimento con relativa riduzione delle sanzioni, sono quelli dell’articolo 13, comma 1, lettere da a-bis) a b-quater), Dlgs 471/97, riportati nella risoluzione n. 104/E . In detto documento, in effetti, è previsto che l’obbligo d’invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata viene meno qualora la regolarizzazione intervenga in dichiarazione. Il che porta a ritenere che, ove tale sistemazione non possa tecnicamente aver luogo in dichiarazione, risorga l’obbligo d’invio della comunicazione periodica.

L’esempio di compilazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©