Adempimenti

Dichiarazioni multiple per le «straordinarie»

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Pochi giorni alla scadenza del 28 febbraio per la quarta trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva 2017.

L’adempimento in questione, previsto dall’articolo 21-bis del Dl 78/2010, dispone l’obbligo di comunicare telematicamente, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche, sia a credito che a debito. La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; pertanto il prossimo 28 febbraio dovranno essere comunicati i dati del periodo ottobre/dicembre 2017, nonchè del quarto trimestre dello stesso anno.

I soggetti interessati

L’obbligo riguarda tutti i soggetti passivi Iva con esclusione dei contribuenti esonerati dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche e dall’invio della dichiarazione annuale (soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, imprese agricole in regime di esonero), sempre che nel corso dell’anno non abbiano perso le predette condizioni di esonero. Inoltre, l’obbligo di invio non sussiste per coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, sia attiva che passiva, a meno che non debbano riportare un credito (si vedano in merito le Faq delle Entrate).

I contribuenti trimestrali

La scadenza riguarda anche i contribuenti trimestrali ancorché per gli stessi la liquidazione del quarto trimestre non sia prevista in quanto assorbita dalla dichiarazione annuale (articolo 7 del Dpr 542/1999).

Le istruzioni per la comunicazione delle liquidazioni precisano che i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi del citato articolo 7 devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare soltanto in sede di dichiarazione annuale. Inoltre non compilano i dati relativi al saldo dell’imposta (righi VP11, VP12, e VP 14) ma solo l’acconto di imposta.

Le operazioni straordinarie

Particolare attenzione va posta alle comunicazioni interessate da operazioni straordinarie.

Se a seguito della operazione il soggetto dante causa si è estinto (ad esempio, l’incorporata nella fusione), l’invio è a carico dell’avente causa (incorporante) che presenta due comunicazioni (una per sé e una per l’altro soggetto).

Se, invece, il dante causa non si è estinto, si devono distinguere due ulteriori casi: se l’operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o credito Iva, la comunicazione deve essere inviata dall’avente causa; se l’operazione straordinaria non ha, invece, comportato la cessione del credito/debito Iva, ciascun soggetto provvede all’invio della sua comunicazione.

Se l’operazione straordinaria avviene nel periodo compreso tra il primo giorno successivo al trimestre e la scadenza dell’adempimento (1° gennaio/28 febbraio), la comunicazione del dante causa estinto deve essere presentata dall’avente causa, a meno che il dante causa non vi abbia già provveduto. Qualora, invece, non si sia verificata l’estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente l’adempimento.

Ricordiamo che eventuali errori compiuti in sede di trasmissione dei dati della liquidazione potranno essere corretti mediante ravvedimento anche nella prossima dichiarazione annuale Iva.

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