DICHIARAZIONI24/Dopo il rientro nel forfettario sconto fino a fine quinquennio
Un contribuente ha iniziato l’attività nel 2017 in regime forfettario per le start up (quindi con imposta sostitutiva al 5%). Poi è passato al regime di contabilità semplificato nel 2018 a seguito di superamento del limite di ricavi. Nel 2019 è rientrato nel regime forfettario perché i ricavi 2018 erano pari a 50mila euro. È applicabile la tassazione prevista per le start up con aliquota del 5% per gli anni dal 2019 al 2021?
I contribuenti che, dopo essere stati nel regime ordinario o semplificato, rientrano nel forfettario possono applicare l’aliquota ridotta del 5% fino alla fine del quinquennio a far tempo dall’anno di inizio attività. I contribuenti forfettari (che nell’anno precedente non hanno superato l’ammontare di ricavi e compensi di 65mila euro), determinano il reddito imponibile applicando al totale dei compensi/ricavi conseguiti, uno specifico coefficiente differenziato in base al tipo di attività esercitata.
I costi sostenuti non sono ammessi in deduzione perché sostituiti dalla forfettizzazione; l’unica eccezione vale per i contributi previdenziali che possono interamente essere dedotti dal reddito imponibile. Per la determinazione dell’imposta dovuta, al reddito imponibile si applica una imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e dell’Irap pari, generalmente, al 15%.
Per coloro che iniziano una nuova attività il comma 65 della legge 190/2014 prevede una agevolazione: per il primo anno di attività e per i 4 successivi potranno applicare l’aliquota del 5% anziché del 15%.
Il trattamento di favore spetta se sono verificate tre condizioni:
● che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
● che l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
● che qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore alla soglia di 65mila euro per l’accesso al regime.
L’agenzia delle Entrate nella circolare 10E/2016 aveva precisato che un contribuente che transitava al forfettario e che rientrava nello status di start up, poteva applicare l’aliquota del 5% fino al compimento del quinquennio agevolato. Il caso era quello di un contribuente che nel 2014, pur in presenza dei requisiti per accedere al forfettario, aveva applicato il regime ordinario e che, avendo revocato l’opzione, applicava a decorrere dal 2016 il regime forfettario con l’ulteriore agevolazione dell’aliquota del 5% fino alla fine del quinquennio agevolato.
Pertanto, tale conclusione si ritiene possa essere valida anche per il contribuente che rientra nel forfettario 2019 e che non ha ancora concluso il quinquennio agevolato. Nel passaggio dal regime semplificato al forfettario o viceversa c’è ampia libertà. Di regola, l’opzione per un regime vincola il contribuente alla sua applicazione per un triennio; tuttavia, i contribuenti che, pur in possesso dei requisiti per il forfettario, optino per l’applicazione del semplificato, possono passare al forfettario sin dall’anno successivo in quanto si tratta di due regimi semplificati (risoluzione 64E/2018). Diverso il caso dei contribuenti che optano per il regime ordinario: il passaggio al forfettario richiede il decorso del triennio con una eccezione per i contribuenti che intendono transitare nel forfettario nel 2019, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge 145/2018. Anche in presenza di questi passaggi è possibile applicare l’aliquota agevolata del 5% fino alla fine del quinquennio agevolato.