Controlli e liti

Dilazione straordinaria fino a 10 anni

di Rosanna Acierno

I contribuenti che non potranno accedere alla rottamazione avranno comunque la possibilità di chiedere per la prima volta o, qualora fossero già decaduti, richiedere una nuova dilazione ad agenzia Entrate Riscossione, previo pagamento in un’unica soluzione delle rate non pagate. Anzi, a ben vedere, in molti casi, il vantaggio finanziario riferibile allo stralcio delle sanzioni che non sarà conseguito a causa della mancata rottamazione potrà essere compensato da una più ampia dilazione dei termini di pagamento.

A fronte, infatti, di una rottamazione da perfezionare mediante il pagamento al massimo di tre rate (se il carico è stato affidato all’agente della Riscossione prima del 2017) o di cinque rate (se il carico è stato affidato nel 2017), il contribuente potrà sempre optare per la dilazione degli importi dovuti (comprensivi anche delle sanzioni) in un numero massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono i presupposti per la cosiddetta «dilazione straordinaria», senza la presentazione di alcuna garanzia (articolo 19, Dpr 602/73).

Peraltro, per gli importi sino a 60mila euro, si ricorda, che la dilazione viene concessa automaticamente, senza alcuna necessità di dimostrare lo stato di difficoltà economica. Per i debiti superiori, invece, occorre la dimostrazione della difficoltà economica, attraverso la dichiarazione Isee se si tratta di persone fisiche, o gli indici di liquidità e Alfa in caso di società di persone e società di capitali in regime di contabilità ordinaria. Agenzia delle Entrate-Riscossione può, poi, concedere una proroga della dilazione già accordata, se ricorrono, congiuntamente, due requisiti, quali il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, compiutamente dimostrato e l’assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione. Tuttavia, la proroga può essere disposta una volta, per un ulteriore periodo sino a 72 mesi.

Inoltre, una volta ricevuta la domanda di rateazione, il debitore che ne abbia interesse può comunque richiedere ed ottenere il Durc e Agenzia Entrate Riscossione non può disporre alcuna nuova misura cautelare (fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca), né alcuna misura esecutiva (pignoramento), se non nel caso di mancato accoglimento o di decadenza. Ancora se l’istanza è accolta e viene pagata la prima rata, l’agente della Riscossione non può dare seguito alle eventuali misure cautelari e/o esecutive già avviate. Inoltre, a differenza della rottamazione, il tardivo pagamento delle rate non causa la decadenza dalla dilazione, ma soltanto la debenza degli interessi di mora e degli aggi in misura piena.

Occorre poi far rilevare che per i carichi non ancora notificati attraverso una cartella di pagamento e portati a conoscenza del debitore attraverso un’apposita comunicazione da parte di agenzia Entrate Riscossione, la rottamazione comporterebbe soltanto lo stralcio delle sanzioni e del relativo aggio della riscossione (nella misura del 3%) sul predetto importo, ma non anche lo scomputo degli interessi di mora perché non ancora maturati. Questi ultimi, infatti, lo si ricorda, sono applicati da agenzia Entrate Riscossione, in caso di mancato pagamento dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

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