Dipendente con Cud: il redditometro non allunga i termini
Nel caso di un lavoratore dipendente che non ha presentato la dichiarazione dei redditi, e al quale il Fisco contesta con il redditometro la presenza di somme non dichiarate, non è applicabile il maggior termine d’accertamento previsto per l’omessa dichiarazione. Questo perché il carattere presuntivo del redditometro impedisce di considerare omessa la dichiarazione del contribuente esonerato in quanto manca la certezza della presenza effettiva di redditi ulteriori oltre a quelli comunicati dal sostituto d’imposta. Così la Ctr Lombardia con sentenza 515/14/2018 (presidente e relatore Izzi).
La vicenda
Nel 2013 l’amministrazione accerta un lavoratore dipendente e ridetermina sinteticamente per il 2007 un reddito di oltre 14mila euro. Da una parte, il contribuente ha conseguito un reddito di lavoro dipendente per oltre 8mila euro; dall’altra, ha comprato insieme al fratello un immobile per 346mila euro e un’auto per 100 euro a fronte di un prezzo di listino di quasi 9mila euro.
Tra i vari motivi del ricorso introduttivo, si contesta che l’accertamento è tardivo perché notificato il 22 novembre 2013, cioè oltre il 31 dicembre 2012, ultimo giorno del quarto anno successivo a quello in cui andava presentata la dichiarazione (2008). Per il contribuente, i redditi da lavoro dipendente percepiti tramite Cud per il 2007 sono stati regolarmente dichiarati dal sostituto d’imposta e dunque non è applicabile l’anno aggiuntivo previsto per chi non ha presentato la dichiarazione.
L’amministrazione resiste sostenendo che il contribuente non ha presentato la dichiarazione nonostante fosse obbligato perché in possesso di altri redditi oltre a quelli di lavoro dipendente. Ma i giudici di merito danno ragione al ricorrente in entrambi i gradi di giudizio. Se il contribuente è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale non c’è l’omessa dichiarazione che fa scattare l’applicazione del termine lungo di decadenza dall’azione accertativa. E ciò perché secondo la circolare 10/E/2014 il termine lungo può operare nei confronti del contribuente esonerato dall’obbligo di presentazione purché sia provato che non l’ha presentata per errore pur in possesso di redditi ulteriori oltre a quelli di lavoro dipendente.
La motivazione
Il termine breve si applica al contribuente in possesso di certificazione Cud anche se viene accertato un maggior reddito in via presuntiva. È il redditometro stesso a escludere che si configuri l’omessa dichiarazione del contribuente esonerato, senza che ci sia la certezza dell’effettiva presenza di redditi ulteriori oltre a quelli comunicati dal sostituto d’imposta. Nel caso di omessa dichiarazione infatti il termine decadenziale lungo intende favorire la più complessa attività istruttoria dell’amministrazione ma nel caso di redditometro la capacità contributiva conseguente all’acquisto di un immobile o di un’autovettura deve sempre ritenersi comunque nota.