Controlli e liti

Dipendenti all’estero e scostamenti di imponibile: via agli alert del Fisco (ma non solo per redditi occultati)

La differenza riscontrata dalle autorità può derivare dalle differenti normative tra il Paese di residenza e quello di lavoro, oppure da regimi speciali

Nel corso degli ultimi mesi molti lavoratori dipendenti, che hanno operato all’estero in passato, hanno ricevuto comunicazioni di vario tipo da parte dell’agenzia delle Entrate, che chiede giustificazione tra quanto dichiarato a suo tempo in Italia e quanto dichiarato all’estero.

L’invio di queste comunicazioni trova origine nello “scambio di informazioni tra Stati” che rappresenta oggi lo strumento di dialogo per eccellenza tra le autorità fiscali volto a contrastare i fenomeni di evasione internazionale.

In base all’articolo 26 del modello Ocse e ai vari framework internazionali (tra tutti ricordiamo la direttiva 2011/16/Ue - Dac 1), lo scambio di informazioni tra autorità fiscali può avvenire nei seguenti modi:

su richiesta: quando l’autorità fiscale di uno Stato richiede a quella di un altro Stato informazioni «prevedibilmente pertinenti» a fini fiscali. Per informazioni «prevedibilmente pertinenti» si intende ogni informazione utile per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione, ovvero delle legislazioni interne degli Stati contraenti, relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione applicate in tali Stati;

in modo automatico: un sistema di comunicazione automatica e periodica, da parte dell’autorità fiscali di vari Stati, delle informazioni disponibili a partire dal 1° gennaio 2014 su redditi da lavoro dipendente, compensi per i dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari;

i n modo spontaneo: quando le autorità fiscali di uno Stato, avendo acquisito nel corso dei controlli alcune informazioni fiscali e/o reddituali che ritengono di interesse per un altro Stato, le comunicano alle autorità fiscali dello Stato interessato.

I motivi degli avvisi e le possibili giustificazioni

L’elemento scatenante che ha generato migliaia di avvisi ai dipendenti è stata proprio la “divergenza” tra l’imponibile dichiarato dal dipendente all’estero (e comunicato dalle autorità fiscali estere a quelle italiane) e quanto dichiarato in Italia.

È importante sottolineare che tale divergenza non sempre è motivata dall’occultamento di redditi percepiti all’estero, ma semplicemente da una diversa quantificazione dello stesso reddito dovuta alle differenti normative tra il Paese di residenza e quello di lavoro, o a regimi speciali applicati in uno o in entrambi i Paesi.

Pensiamo a un lavoratore italiano distaccato all’estero e tassato in Italia sulla retribuzione convenzionale. In questo caso l’autorità estera comunica a quella italiana un reddito da lavoro dipendente differente da quanto tassato in Italia in sede di dichiarazione dei redditi o in busta paga. L’autorità italiana può chiedere informazioni su tali anomalie e/o procedere a richiedere le maggiori imposte con sanzioni e interessi.

Altro esempio, quello di un lavoratore straniero trasferitosi in Italia che ha obbligo di reporting nel suo Paese di origine dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero (cioè in Italia). In questo caso, seppur residuale in base agli ultimi trend riscontrati, le autorità estere potranno comunicare all’autorità italiana un reddito da lavoro dipendente diverso da quanto indicato dallo straniero in sede di dichiarazione dei redditi italiana, differenza dovuta principalmente alle diverse regole di calcolo dei due Paesi e/o a diversi regimi applicabili (per esempio, emolumenti non imponibili in Italia). Anche in questo caso, l’autorità italiana può richiedere informazioni su tali anomalie e/o procedere a richiedere le maggiori imposte con sanzioni e interessi.

Da una rilevazione fatta da PwC Tls, le modalità utilizzate dall’agenzia delle Entrate per notificare questa divergenza sono state principalmente:
– questionari (ex articolo 36-ter del Dpr 600/73);
– invito a comparire (ex articolo 5-ter del Dlgs 218/97);
– avviso di accertamento (ex articolo 32 del Dpr 600/73).

Come si potrà immaginare, motivare la differenza tra i due imponibili rischia di diventare un vero e proprio rebus di portata internazionale; innanzitutto è necessario ricostruire come sia stato calcolato l’imponibile nei due Paesi e successivamente riconciliare i due dati. Un’attività che necessita di competenze fiscali non solo italiane ma anche estere, e che nella maggior parte dei casi coinvolge in modo attivo il datore di lavoro.

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