Adempimenti

Diritti camerali: invariati gli importi per il 2021

La circolare del Mise: in assenza di interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 202

immagine non disponibile

di Federico Gavioli

Per il 2021 sono confermati gli importi dovuti già per lo scorso anno relativi al diritto annuale dovuto al sistema camerale dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati; è quanto disposto dalla circolare del Mise n. 286980, del 22 dicembre 2020.

La circolare del Mise evidenzia che, in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2021; va però ricordato che può essere prevista una maggiorazione degli importi previsti fino ad un massimo del 20% dalle singole Camere di commercio, come previsto dal decreto Mise, del 12 marzo 2020. Si ricorda che il contributo è calcolo in base ad una ripartizione fra:
a. soggetti che pagano in misura fissa;
b. soggetti che pagano in misura proporzionata al fatturato dell'esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2021 sono le seguenti:
1. imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale euro 8.80) ;
2. imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria : 100 euro (unità locale euro 20,00);
3. società semplici non agricole : 100 euro (unità locale 20 euro);
4. società semplici agricole : 50 euro (unità locali 10,00);
5. società tra avvocati previste dal Dlgs 96/2001 : 100 euro (unità locale euro 20,00);
6. soggetti iscritti al REA : 15 euro-imprese con sede principale all’estero per ciascuna unità locale/sede secondari 55 euro.

Ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di commercio è necessario provvedere all’arrotondamento all’unità di euro.

Relativamente imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie, è necessario che le medesime applichino al fatturato 2020, le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011. È opportuno precisare che nelle norme e circolari riguardanti il diritto annuale per “fatturato” s’intendono i ricavi a fini Irap e non l’insieme della fatture di vendita emesse in un determinato periodo (non si fa quindi riferimento a dati contenuti nelle dichiarazioni Iva).

Il versamento del diritto camerale avviene utilizzando il modello F24 (codice tributo 3850 - anno di riferimento 2021); la scadenza del pagamento coincide con quella del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Dovrebbe essere disponibile anche per il 2021, il sito internet https://dirittoannuale.camcom.it per effettuare il calcolo del diritto dovuto per tutte le Camere di commercio. Per i soggetti che pagano in misura fissa, l’unico dato necessario è quello del codice fiscale; è però necessario disporre di una Pec valida iscritta al Registro Imprese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©