Diritto al rimborso per le vecchie rivalutazioni
In tema di rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni, il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva assolta va riconosciuto anche per l'imposta corrisposta relativamente alle rivalutazioni che non prevedevano espressamente tale rimborso, ovvero a quelle poste in essere secondo l'articolo 14, comma 5 del Dlgs 461 del 1997.
Questo il principio di diritto espresso nell’ordinanza della Corte di cassazione 19955 del 2018.
Sulla base di quanto previsto dall'ultima legge di rivalutazione (articolo 1, commi 997 e 998, della legge 205/2017), in linea con le precedenti, è possibile rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (e dei terreni), detenute alla data del 1° gennaio 2018, anche nell'ipotesi in cui in precedenza il contribuente abbia già usufruito dell’opzione.
Questa possibilità è consentita anche se la seconda perizia giurata di stima riporta un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Con riferimento al versamento del quantum dovuto, il Dl 70/2011, innovando rispetto alle precedenti rivalutazioni, ha previsto che coloro i quali si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni (e dei terreni), qualora abbiano effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata (articolo 7, comma 2, lettera ee).
In alternativa allo scomputo dell'imposta già versata, l'articolo 7, comma 2, lettera ff, del medesimo decreto, dispone che il contribuente possa presentare una istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in precedenza, in base all'articolo 38 del Dpr 602/1973.
Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso (48 mesi) decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.
Secondo quanto affermato dall’ordinanza della Corte di cassazione 19955, il contribuente ha quindi la facoltà di ottenere il rimborso dell'imposta versata in sede di rivalutazione posta in essere precedentemente all'entrata in vigore del Dl 70/2011, in quanto il diritto al rimborso deriva dal principio generale che vieta la doppia imposizione: la stessa imposta non può essere infatti applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi (articolo 163 del Dpr 917/1986).
Secondo la Cassazione, deve ritenersi unicamente esclusa la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta sulla base del valore attribuito dalla precedente perizia, ovvero risulta esclusa la possibilità di richiedere un importo maggiore rispetto a quello dovuto sulla base dell'ultima rideterminazione. Nonostante sia sicuramente apprezzabile tale apertura interpretativa della Cassazione, sarebbe risultato opportuno un allineamento completo al disposto normativo introdotto nel 2011, ovvero consentire lo scomputo diretto dell'imposta pagata senza costringere il contribuente alle lungaggini della procedura di rimborso.