Diritto di superficie su terreno agricolo, l’imposta di registro non è al 15%
La costituzione non può seguire le regole dettate per gli atti che hanno per oggetto il trasferimento dei diritti reali
L’atto di costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo soggiace all’imposta di registro nella misura dell’8 per cento (oggi 9 per cento) e non del 15 per cento, dato che la costituzione del diritto di superficie da parte del cedente non può seguire le regole dettate per gli atti che hanno per oggetto il trasferimento dei diritti reali. È quanto statuito dalla Cassazione con l’ordinanza 27293/2024, la quale ribadisce il principio, concernente sempre il diritto di superficie, già affermato...