Imposte

Distributore di carburante in automatico: serve sempre la fattura elettronica

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di Michele Brusaterra


Necessaria sempre la fattura elettronica anche in presenza di carburanti per autotrazione acquistati da distributori di carburante in modalità automatica.

In tema di carburanti e di obbligo o meno di emissione della fattura elettronica, in occasione di «Telefisco 2019», svoltosi il 31 gennaio scorso, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di rispondere ad alcune domande senza suscitare, onestamente, alcune perplessità.

Sebbene il secondo periodo, del terzo comma, dell’articolo 3 del Dpr 633/1972, disponga che «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica», è stato chiesto, visto la non completa automazione degli impianti autostradali di distribuzione di carburanti, se in presenza di distributori senza personale e, quindi, in modalità cosiddetta automatica, debba essere necessariamente emessa fattura elettronica.

L’agenzia delle Entrate ha semplicemente risposto che «Dal 1° gennaio 2019 la cessione di carburante verso un cessionario che effettua l’acquisto nell’ambito di attività di impresa, arte e professione deve essere documentata, in via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento».

La risposta sembra assolutamente non tenere in considerazione la «quotidiana» operatività di imprese e professionisti, creando non pochi problemi che vanno, tra l’altro, a cozzare con quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 della legge 212/2000 che letteralmente stabilisce che «L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che … il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli».

In merito al chiarimento in commento, si pensi all’impresa che per lavoro ha spesso mezzi che girano in ogni parte d’Italia, nei più disparati momenti della giornata. In presenza di un distributore di carburante in automatico, non dotato di lettore «QRCode» (e ve ne sono ancora molti), il soggetto che effettua rifornimento deve conservare la ricevuta, che solitamente, allo stato attuale, non presenta l’indicazione di una email del gestore dell’impianto, e inviare in qualche modo la ricevuta al distributore indicando i propri dati per l’emissione della fattura elettronica.

Non solo. Dal momento dell’effettuazione dell’operazione, l’impresa o il professionista deve necessariamente iniziare il conteggio del termine di cui al comma 8 dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997, per l’emissione dell’eventuale «autofattura denuncia» nel caso in cui, entro 4 mesi dal momento dell’effettuazione dell’operazione stessa, non pervenisse la fattura da parte del predetto distributore di carburante, fatta salva la non erogazione delle sanzioni per i primi sei mesi o fino al 30 settembre di quest’anno, in presenza, rispettivamente, di cedenti trimestrali o mensili.

A parere di chi scrive, sembra che tale adempimento sia esagerato e complichi non poco la vita di imprese e professionisti, soprattutto se si pensa non all’impresa o al professionista che devono gestire un solo veicolo, bensì a soggetti che risultano avere più mezzi di trasporto. Non si ritiene corretto, al fine di sopperire a mere necessità fiscali, costringere i contribuenti alla stipula di contratti di netting o all’attivazione di tessere fedeltà o simili.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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