Dividendi black list con credito d’imposta per le imprese industriali
Dividendi da partecipate estere sotto esame in vista della trasmissione della dichiarazione dei Redditi 2017.
Ogni qualvolta si ha una partecipazione diretta (anche non di controllo) in una società CFC black list si dovrebbe sempre essere in grado di sapere se i dividendi/plusvalenze che da essa derivano afferiscano o meno ad uno stato a regime fiscale privilegiato/speciale. In tale situazione i dividendi/plusvalenze possono avere il seguente trattamento tributario:
•integrale concorso al reddito del dividendo/plusvalenza posto che il reddito della CFC non sia stato tassato per trasparenza. In tal caso, spetta un credito di imposta indiretto sui dividendi in possesso della sola prima esimente;
•nessun concorso al reddito del dividendo/plusvalenza qualora il reddito della CFC sia stato tassato per trasparenza. Non concorrono al reddito i dividendi eccedenti rispetto al reddito tassato separatamente qualora quest’ultimo sia inferiore/superiore all’utile contabile di quel periodo. È il caso di un dividendo white incluso nel conto economico della CFC che viene variato in diminuzione per il 95%.
•parziale concorso al reddito del dividendo (5% per i soggetti Ires ovvero 58,14% per i soggetti Irpef per gli utili maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016, e 49,72% per gli esercizi precedenti) qualora la partecipata:
1)non sia CFC sulla base delle nuove regole alla data della percezione (dell’utile)/realizzo (della plusvalenza)
2)non sia CFC alla data di maturazione (dell’utile) / realizzo (della plusvalenza) sulla base delle nuove regole (cfr circolare 35/E/2016 );
3)possa godere della seconda esimente.
Ben si comprende come la partecipata potrebbe essere una CFC in base alle vecchie regole (ossia in base al Dm 21 novembre 2001) ma non in base alle nuove regole. Ciò impatta sul destino delle riserve di utili pregressi. Infatti sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare n. 35/E/2016 se la partecipata da cui provengono gli utili era CFC nel 2014 (sulla base delle nuove regole) ma non nel 2015 e 2016, allora le riserve di utili del 2014 (es. 100) distribuite insieme a quelle di utili del 2015 e 2016 (es. 200) per un totale di 300 saranno integralmente tassate solo per 100 (quelle del 2014). Del pari la tassazione integrale si applica se le riserve pregresse afferiscono ad esercizi in cui in base alle vecchie regole (ma non alle nuove) la partecipata era CFC.
Viceversa se la partecipata da cui provengono gli utili è CFC nel 2016 ma non lo era nel 2015 e 2014, tutti gli utili (300), inclusi quelli pregressi sono tassati (si ritiene ingiustamente) al 100% fatta salva la sussistenza della seconda esimente di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167, sin dall’inizio del possesso della partecipazione.
Nelle distribuzioni di utili occorre applicare anche la regola (articolo 47, comma 1, Tuir ) della distribuzione prioritaria delle riserve di utili (tassabili) rispetto a quelle di capitali (non tassabili). La vera novità rispetto al passato consiste nell’attribuzione del credito di imposta indiretto sui dividendi/plusvalenze provenienti da Paesi black list. Tale credito, al pari di quello esistente prima della riforma Tremonti, prima si aggiunge all’imponibile e poi si sottrae dall’imposta con le regole dell’art.icolo 165 Tuir. Ciò è quanto si evince dagli articoli 47, comma 4, 68 comma 4-bis, 87, comma 1 lettera c), 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del Tuir per come modificati dall’articolo 3 del Dlgs n. 147/2015.
Solo in possesso della prima esimente (svolgimento attività industriale commerciale effettiva) è riconosciuto al socio italiano un credito d’imposta indiretto, poichè le imposte non sono pagate dal socio ma da un soggetto diverso.
Tale modifica elimina l’ingiustizia che si verificava in capo a quelle società che seppur in possesso della prima esimente erano costrette a tassare per intero il dividendo italiano consolidando di fatto una doppia tassazione economica (il reddito che generava quel dividendo era tassato, seppur in maniera mite, prima nello Stato CFC come reddito e poi in Italia quale dividendo). Si comprende che in casi di tassazione estera mite, il credito di imposta indiretto è una magra consolazione rispetto alla tassazione dell’1,2% del dividendo incassato (24% del 5%).
Infine si evidenzia come in caso di società intermedie conduit (purché controllate) che detengano partecipazioni (anche non di controllo) black list e white list, il dividendo distribuito dalle intermedie per la parte proveniente da partecipazioni black list resta “infetto” e da tassare secondo le modalità sopra riportate. Salvo diversa e documentata dimostrazione si presume prioritariamente distribuito l’utile black list (cfr circolare n. 51/2010 paragrafo 8.1).