Dividendi black list con tassazione al 50%
I dividendi distribuiti da soggetti black list sono tassati al 50%, in caso di «insediamento genuino». La modifica dell’articolo 89, comma 3 del Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 1009 della legge di Bilancio 2018 deve essere coordinata con le novità dei commi 1007 e 1008, che disciplinano le modalità di tassazione a seconda del momento di maturazione dell’utile. La riduzione al 50%, comunque, si applica già ai dividendi percepiti nel 2018.
Prima della legge di Bilancio
In base alla legislazione ante legge 205/2017, in caso di percezione di dividendi black list era previsto che, se la società black list costituiva un insediamento genuino, il dividendo era integralmente tassato, ma al contempo era riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo. Tale regime si applica in caso di partecipazione diretta, o tramite controllata non residente, nella black list genuina.
In pratica, a fronte ad esempio di un Rai (reddito ante imposte) della partecipata estera di mille, con imposte per 100, con un risultato netto di 900, interamente distribuito, si aveva che la tassazione italiana era la seguente: 900 (dividendo percepito) + 100 (credito d’imposta) = 1.000 (imponibile) * 24% = 240 (Ires al lordo del credito d’imposta) – 100 (credito d’imposta) = Ires netta 140. Ciò significava che la tassazione complessiva del dividendo era pari a 100 di imposte estere e 140 di imposte italiane, ossia si attestava sull’aliquota di imposta italiana, con un effetto economico complessivo di 240, pari a quello finanziario.
La tassazione integrale, senza riconoscimento del credito, si verifica quando il socio italiano abbia: una partecipazione diretta nella società black list non genuina oppure una partecipazione indiretta, anche non di controllo, nella società black list non genuina, tramite una o più società intermedie non black list di cui detiene il controllo.
Dopo la legge di Bilancio
Adesso è previsto che gli utili provenienti dai soggetti black list come individuati dall’articolo 167, comma 4 del Tuir, laddove l’insediamento sia genuino, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 50% del loro ammontare; il credito d’imposta, riconosciuto in base al previgente testo, è mantenuto ma riparametrato alla quota imponibile del 50% dei dividendi percepiti, e deve essere portato in aumento del reddito.
Si sostituisce dunque la vecchia tassazione integrale con una tassazione al 50%. Si ricorda che l’insediamento genuino può esse provato tramite presentazione all’agenzia delle Entrate di un interpello preventivo, oppure conservando presso la società l’opportuna documentazione, da esibire in caso di verifica, e barrando l’apposita casella nella dichiarazione dei redditi, per segnalare l’omessa presentazione dell’interpello. Lo stesso regime si applica alle remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con soggetti black list.
Riprendendo l’esempio, il dividendo di 900 è tassato per 450; con il meccanismo del credito d’imposta si avrà: 450 (50% dividendo percepito) + 50 (credito d’imposta) = 500 (imponibile) * 24% = 120 (Ires al lordo del credito d’imposta) – 50 (credito d’imposta) = Ires netta 70. La tassazione del dividendo sarà pari a 100 di imposte estere e 70 di imposte italiane, per un totale economico e finanziario di 170.
Come in passato, in caso di perdita fiscale in Italia, l’imposta estera non è recuperabile. A tal fine, è stato chiarito che l’ammontare da computare in aumento del reddito deve essere determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile, e non a quello spettante. In tal senso, l’importo del credito risulta coincidente con l’imposta estera, che rappresenta l’ammontare massimo accreditabile in Italia, a prescindere dalla circostanza che sia possibile usufruire immediatamente per intero della relativa detrazione oppure che, a causa dell’incapienza della quota d’imposta italiana, si determini un’eccedenza d’imposta estera riportabile in avanti.
Anche in quest’ultima ipotesi, infatti, il credito d’imposta spettante è pari non soltanto a quanto in concreto detraibile, ma anche all’importo che, pur non essendo attualmente accreditabile, è memorizzato come eccedenza e potrà, in seguito, dare luogo alla formazione di un credito. Si ritiene peraltro che, alla scadenza degli 8 anni di riporto, l’eccedenza inutilizzata possa essere dedotta. Le ritenute subite sui dividendi incassati sono accreditabili nella stessa misura percentuale di tassazione del dividendo.
Resta fermo: che è tassato per il 5% il dividendo proveniente da una partecipazione indiretta in una società black list non detenuta tramite società controllate estere; che, fuori dal primo caso, ove l’insediamento non sia genuino il dividendo black list è integralmente tassato.