Dividendi brasiliani come interessi
Le somme distribuite da società brasiliane a titolo di «juros sobre capital proprio», pur avendo natura civilistica di «dividendi», sono considerate ai fini fiscali come interessi. Pertanto: concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del beneficiario residente in Italia; danno diritto al credito d’imposta di cui all’articolo 165 del testo unico nella misura “figurativa” del 25% dell’intero ammontare previsto dalla convezione con il Brasile.
L’ulteriore parte di dividendo corrisposto dalla società brasiliana ha invece natura fiscale di «utile». Pertanto: se il dividendo è percepito da una società italiana che detiene almeno il 25% del capitale della brasiliana, è totalmente esente da imposta in Italia per effetto di una clausola della convenzione con il Brasile; altrimenti concorre al formare il reddito del socio secondo le regole ordinarie.
La risposta 538/2019 delle Entrate illustra il coordinamento fra il regime brasiliano, l’articolo 44, comma 2 lettera a) del Testo unico e le previsioni della convenzione fra Italia e Brasile.
In Brasile, una parte dei dividendi è deducibile dal reddito della società che li distribuisce, come se si trattasse di un interesse. L’intero ammontare distribuito è soggetto a ritenuta d’imposta in Brasile. L’aliquota, per effetto degli articoli 10 e 11 del trattato con l’Italia, non può eccedere il 15%
Dal lato del beneficiario italiano, l’articolo 44, comma 2, lettera a) del Testo unico stabilisce che non sono similari alle azioni le partecipazioni estere la cui remunerazione non sia totalmente indeducibile dal reddito imponibile dell’emittente nello Stato estero. Il relativo reddito dovrebbe quindi essere integralmente tassato in Italia.
Correttamente, però, la risposta 538 fa prevalere la natura fiscale del reddito individuata nello Stato della fonte in applicazione del par. E sub articolo 23 del Commentario al modello Ocse di convezione contro le doppie imposizioni. Pertanto, in deroga alla norma interna, la parte di dividendo considerato «utile» (non «interesse») in Brasile è considerato tale anche in Italia e può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 89 del Testo unico. Inoltre, a causa del trattato con il Brasile che esenta del tutto i dividendi corrisposti da società partecipate almeno al 25% si applica su questa parte di dividendo l’esenzione totale.
La parte considerata «interesse», concorrendo a formare il reddito in misura integrale, dà diritto al tax credit in misura piena. Poiché la convezione con il Brasile accorda al socio il “matching credit”, il credito d’imposta spetta in misura maggiore (25%) della ritenuta subita in Brasile (articolo 23, par. 4 della convenzione).
La risposta, afferma che le somme corrisposte a titolo di «juros sobre capital proprio» non sono assimilate agli interessi attivi ai fini del calcolo dei limiti di deducibilità degli interessi passivi netti di cui all’articolo 96 del Testo unico. Questa interpretazione non è del tutto convincente, anche perché in conflitto con quanto ampiamente motivato nella relazione governativa al Dlgs 142/2018 di attuazione della direttiva antiabuso.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 538/2019