Adempimenti

Dividendi, alla cassa entro il 16 ottobre per le ritenute del terzo trimestre

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Il prossimo 16 ottobre scadono i versamenti delle ritenute sui dividendi operate nel terzo trimestre del 2018 e non è stato ancora chiarito ufficialmente quale sia il giusto comportamento da adottare nell’ipotesi in cui la distribuzione sia stata deliberata nel 2017.

Come si ricorderà, infatti, la tassazione per le partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori è stata modificata per gli utili prodotti dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 dalla Legge di Bilancio 2018, prevedendo una ritenuta a titolo di imposta del 26%; al pari, quindi, delle partecipazioni non qualificate. Per gli utili prodotti precedentemente, invece, è dettato il regime fiscale al Dm 26 maggio 2017, qualora la distribuzione sia deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022; pertanto, il legislatore non ha ancora disciplinato il corretto trattamento fiscale per i dividendi deliberati anteriormente, ma erogati dal 2018. Secondo Assonime (circolare 11/2018), in tali ipotesi occorre ricorrere a «un’interpretazione logico-sistematica della norma … e che, pertanto, la disciplina transitoria trovi applicazione anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017».

Se, invece, si è preferito un comportamento prudenziale basato sul tenore letterale della norma, il prossimo 16 ottobre le società di capitali residenti in Italia, che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, dovranno versare all’Erario le ritenute operate sulle somme corrisposte da luglio a settembre relative a dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati e dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il versamento va effettuato tramite F24 utilizzando il codice tributo «1036» per le ritenute operate sugli importi distribuiti a soggetti non residenti, mentre si ricorre al codice «1035» negli altri casi. Si ricorda che la delega di pagamento deve essere presentata con modalità telematiche e nell’ipotesi di compensazione la trasmissione va effettuata utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, tranne il caso in cui i crediti e i debiti compensati siano tra quelli individuati dall’allegato 3 della risoluzione 68/E/2017.

Infine, entro lo stesso termine dovranno essere versate anche le ritenute relative agli utili distribuiti in natura, ma in questo caso il pagamento deve essere effettuato dal socio in favore della società sulla base del valore normale dei beni oggetto di distribuzione.

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