Come fare perAdempimenti

Dividendi, la presentazione della dichiarazione slitta al 10 dicembre

di Barbara Marini

  • Quando Dichiarazione Redditi PF/2020: 30 novembre 2020; Mod. 770/2020: 10 dicembre 2020

  • Cosa scade Dichiarazione dei dividendi percepiti e corrisposti nel 2019

  • Per chi Persone fisiche non imprenditori; società ed enti soggetti a Ires

  • Come adempiere Redditi Persone fisiche 2020: quadro RL; modello 770 2020: quadri SI e SK

1In sintesi

L’articolo 1, comma 999, della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha modificato sostanzialmente il regime dei redditi di capitale (oltre a quello dei redditi diversi di natura finanziaria), giungendo ad equiparare il trattamento fiscale dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quello dei dividendi derivanti da partecipazioni di natura non qualificata e prevedendone quindi la tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Con riferimento alle persone fisiche non imprenditori che hanno percepito nel 2019 utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires, indicati nell’articolo 73, comma 1, del Tuir (società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali e società ed enti non residenti), si pone quindi il problema di verificare se e come detti dividendi debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi di prossima scadenza.

Si evidenzia, a questo proposito, che il Dl 137 del 28 ottobre 2020, c.d. decreto “Ristori”, ha rinviato al 10 dicembre il termine di presentazione della dichiarazione 770 per l'anno 2019, precedentemente in scadenza al 2 novembre 2020.

i sono dunque nuove regole relative ai dividendi percepiti dalle persone fisiche “non imprenditori” e gli adempimenti conseguenti.

2La tassazione per le persone fisiche “non imprenditori”

In primis occorre ricordare che i dividendi rispondono al cosiddetto principio di cassa e pertanto il soggetto percipiente inserirà nella propria dichiarazione il reddito di capitale ad essi associato soltanto per l’importo che gli è stato effettivamente corrisposto.
Come detto in premessa, la legge di stabilità 2018 ha uniformato la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate prevedendo anche per le prime l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale nuova disciplina riguarda esclusivamente i dividendi percepiti non in regime di impresa da soggetti persone fisiche ed ha ad oggetto gli utili formatisi a partire dal periodo successivo al 31.12.2017.
Il legislatore ha tuttavia previsto un’apposita disciplina transitoria per le partecipazioni qualificate, in forza della quale per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022 e relative a utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del Dm 26 maggio 2017. Questo decreto ha disciplinato la tassazione dei dividendi “qualificati” percepiti da persone fisiche come segue:
nel limite del 40% (con l’esenzione del 60%) per la distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
nel limite del 49,72% (con l’esenzione del 50,28%) per la distribuzione di utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
nel limite del 58,14% (con l’esenzione del 41,86%) per la distribuzione di utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
L’applicazione di questa disciplina transitoria, finalizzata a garantire lo sfruttamento del più favorevole regime di tassazione degli utili qualificati prima che gli stessi vengano definitivamente assoggettati alla ritenuta del 26%, è subordinata al verificarsi congiuntamente delle due seguenti condizioni:
1) gli utili distribuiti devono essere stati prodotti fino al 31.12.2017;
2) la delibera di distribuzione degli utili deve essere adottata entro il 31.12.2022.
Prima quindi dello scadere del 31.12.2022 potrebbe risultare conveniente deliberare la distribuzione delle riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017.
Lo scenario per i Dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti in Italia (Persone fisiche non operanti in regime di impresa ) è, quindi, riassumibile come sotto.

Dividendi derivanti da utili formatisi fino al 31.12.2016 (delibera entro il 31.12.2022):
Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26% applicata sul 100 % dell’utile;
Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 40% (per utili formatisi fino al 31.12.2007) o del 49,72% (per utili formatisi dall’1.1.2008 al 31.12.2016).

Dividendi derivanti da utili formatisi dall’ 1.1.2017 (delibera entro il 31.12.2022):
Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26% applicata sul 100 % dell’utile;
Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 58,14%.

Dividendi derivanti da utili formatisi dall’ 1.1.2018 o da utili pregressi (delibera post 31.12.2022):
Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26%, applicata sul 100 % dell’utile.
Nell’ambito della disciplina transitoria, applicabile al ricorrere delle due condizioni sopra richiamate (dividendi qualificati relativi ad utili prodotti fino al 31.12.2017 e deliberati entro il 31.12.2022), è opportuno segnalare che si considerano distribuiti per primi gli utili formatisi negli esercizi meno recenti, e pertanto già tassati con aliquota Ires più alta in capo al soggetto emittente (Dm 26 maggio 2017). Quindi, indipendentemente dal contenuto della delibera, si potranno considerare distribuiti per primi, fino ad esaurimento, gli utili prodotti ante 2007, poi successivamente quelli fino all’esercizio 2016 ed infine quelli relativi all’esercizio 2017.
Viceversa l’utilizzo delle riserve di utili per finalità diverse dalla distribuzione, ad esempio per la copertura di perdite, si presume che avvenga riducendo in primis quelle formatesi negli esercizi più recenti (circ. agenzia delle Entrate 13.3.2009 n. 8, § 1.2): ciò assicura che il socio subisca prioritariamente la tassazione sulla minor base imponibile nel momento in cui le riserve di utili gli siano attribuite.

3La dichiarazione mod. 770 per i soggetti che erogano dividendi

Per tassare correttamente i dividendi incassati, i soci percipienti (persone fisiche non imprenditori titolari di partecipazioni qualificate) dovranno attenersi alla certificazione Cupe ricevuta dal soggetto emittente entro il 31 marzo di ogni anno e riprodotta successivamente nel rigo SK5 della dichiarazione mod. 770 (che quest’anno per effetto del decreto "Ristori", scadrà il 10 dicembre). In particolare, le società e gli enti soggetti ad Ires che nel 2019 hanno distribuito utili, dovranno compilare il mod. 770:
quadro SI per indicare l’ammontare degli utili corrisposti nell’anno di riferimento;
quadro SK per indicare i dati identificativi dei percettori degli utili, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. In particolare, al rigo SK5 saranno indicati: - colonna 31 i dividendi da utili ante 2007, - colonna 32 i dividendi da utili fino al 31.12.2016 e -colonna 33 i dividendi da utili post 31.12.2016 (e fino al 31.12.2017).
Come esempio di compilazione del rigo SK5, ipotizzando una distribuzione di riserve di utili maturati nel 2017 per € 10.000, a due soci titolari ciascuno di una quota del 45,5% del capitale di una società a responsabilità limitata residente (il dividendo distribuito al terzo socio titolare del 9% è stato tassato con la ritenuta a titolo di imposta del 26% e quindi non indicato nel quadro SK).
Una volta superato il periodo di operatività della disciplina transitoria, ed uniformandosi la tassazione dei dividendi con l’applicazione dell’unica ritenuta del 26%, cesserà l’obbligo, per i soggetti emittenti di certificare gli utili distribuiti a soci qualificati e per i percettori di dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi all’interno del quadro RL.

4La dichiarazione dei dividendi per i percettori


Le persone fisiche non imprenditori devono indicare i dividendi che percepiscono da soggetti residenti nel quadro RL all’interno del Modello Redditi PF e più precisamente nella sezione I-A dedicata ai redditi di capitale.
Riprendendo l’esempio precedente, per il socio titolare della partecipazione qualificata, trattandosi di utili maturati nell’anno 2017 (ed indicati nella colonna 33 del rigo SK5 del mod. 770) e pertanto imponibili nella misura del 58,14%, la rappresentazione nel quadro RL sarà 2.645 (ovvero 4.550 * 58,14 %=2.645).

Al rigo RL 1 colonna 1 “Tipo reddito”, dovrà inserire il codice 9, sulla base dei codici relativi alle diverse tipologie di dividendi, come sotto indicato:
Cod. 1. Dividendi “qualificati” corrisposti da società e imprese/enti commerciali residenti in Italia ovvero residenti in stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007. (colonna 31 rigo SK5 Mod. 770);
Cod. 5. Dividendi “qualificati” […] formatisi con utili prodotti all’esercizio in corso al 31/12/2007 e fino all’esercizio in corso al 31/12/2016 (colonna 32 rigo SK5 Mod. 770);
Cod. 9. Dividendi “qualificati” […] formatisi con utili prodotti nell’esercizio 2017 (colonna 33 rigo SK5 Mod. 770).
Nella colonna 2 “Reddito” sarà indicato il solo ammontare imponibile del dividendo percepito nell’anno 2019, e quindi:
il 40% della somma degli utili corrisposti desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1;
il 49,72% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2019 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5;
il 58,14% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2019 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 9.

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Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. La tassazione per le persone fisiche “non imprenditori”
  3. 3. La dichiarazione mod. 770 per i soggetti che erogano dividendi
  4. 4. La dichiarazione dei dividendi per i percettori