Imposte

Dividendi controllate con regime agevolato

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di Marco Croce e Valerio Vallefuoco

Con la risposta ad interpello 57, pubblicata dall’agenzia delle Entrate il 15 febbraio, si è tornati sul tema della tassazione dei dividendi erogati nei confronti di soggetti controllanti esteri. Il parere arriva subito dopo la sentenza 32255, pubblicata dalla Corte di cassazione il 13 dicembre scorso, che aveva negato il diritto al rimborso della ritenuta relativa ai dividendi erogati da una società italiana alla controllante lussemburghese.

Il trattamento dei dividendi

L’Agenzia, con la pubblicazione del documento di prassi, è tornata a ribadire l’indirizzo ed i principi applicativi, dettati dalla direttiva europea n. 90/435/CE e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Nello specifico, la Direzione centrale grandi contribuenti ha analizzato la distribuzione dei dividendi infragruppo nel caso in cui il percettore fosse una società appartenente alla Confederazione elvetica.

Il documento di prassi ricorda che, in virtù dell’accordo stipulato tra Unione europea e Svizzera del 26 ottobre 2004, è stata prevista una specifica esenzione all’applicazione della ritenuta del 27% operata in base all’articolo 27, comma 3 del Dpr 600/73. Infatti, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 dell’accordo, entrato in vigore il 1° luglio 2005, i dividendi corrisposti dalle società controllate alle società controllanti non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato d’origine, allorché ci si trovi in presenza di una molteplicità di condizioni:

la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni;

una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera;

nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo;

entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

Agevolazioni limitate

È importante, in ultimo, sottolineare che, secondo quanto affermato dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate 93/E/2007, le società appartenenti alla Confederazione elvetica, al fine di beneficiare del particolare regime madre-figlia, non possono godere, né in applicazione di disposizione di legge, né per effetto di provvedimenti amministrativi, di particolari regimi agevolativi, i quali si traducano nell’esenzione da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale).

Riduzione per partecipazioni

Nel caso esaminato, la società Beta SA aveva rinunciato formalmente, sin dal periodo di imposta 2017, al regime delle «società holding residenti in Svizzera», che prevede l’esenzione dalle imposte cantonali e municipali. Inoltre, si prevedeva la distribuzione dei dividendi, erogati dalla società Alfa alla società Beta SA, soltanto nel 2019, determinando, così, l’assoggettamento degli stessi al regime ordinario di imposizione vigente nella Confederazione elvetica.

Sul punto, vi è da sottolineare che nel regime di imposizione ordinario svizzero è prevista l’applicazione della cosiddetta “riduzione per partecipazioni”, la cui ratio legis è del tutto analoga alla participation exemption, applicata in Italia e che, pertanto, anche ai sensi della risoluzione 288/E/2007, non può essere in alcun modo considerato un regime fiscale di favore.

Alla luce di quanto sopra, l’agenzia delle Entrate forniva parere favorevole circa l’esenzione dall’applicazione della ritenuta alla fonte del 27%, ritenendo il comportamento dell’istante in linea con i dettami del già più volte citato accordo tra Unione europea e Svizzera e della risoluzione 93/E/2007.

Agenzia delle Entrate, interpello 57/2019

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