Dividendi esteri esclusi dal Rol
Eliminazione dei dividendi incassati da controllate estere dal conteggio del Rol con applicazione retroattiva al bilancio 2017 (se solare). È previsto dall’ articolo 1, commi 994e 995, della legge di Bilancio 2018 .
La modifica genererà gettito per l’Erario, ma inciderà negativamente sull’Ires dovuta dalle holding per l’esercizio 2017 (se solare), con possibili effetti sanzionatori sugli acconti già versati nel corso del 2017, qualora il loro versamento sia avvenuto con metodo previsionale, tenendo conto dei dividendi esteri incassati nel 2017 nel calcolo della deduzione degli interessi passivi. Sarebbe opportuno che in questo caso le Entrate non applicassero le sanzioni per il carente versamento, consentendo ai contribuenti di mettersi in regola nei primi mesi del 2018 senza incorrere in penalizzazioni.
Da ultimo, l’abrogazione obbligherà le holding capogruppo italiane a rivedere le strategie fiscali in relazione all’incasso dei dividendi (utili e riserve) dalle proprie controllate estere, qualora ne avessero pianificata la distribuzione per incrementare il Rol per dedurre maggiori oneri finanziari in Italia. Sempre in termini di pianificazione fiscale delle holding, questa novità si accompagna alla modifica contenuta nell’articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 (disposizioni antielusive Ace) che si applicherà dal 2018 (si vedano le schede).
La novità introdotta dal comma 994 abroga l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del Tuir, che disponeva che «ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile».
La norma abrogata era stata introdotta dal Dlgs 147/2015, con decorrenza dal 2016 per i soggetti solari, al fine di non penalizzare gli investimenti all’estero da parte di Gruppi italiani, che in genere avvengono tramite le holding, laddove essi fossero stati realizzati con il ricorso all’indebitamento come sottolineato anche dalla circolare sulla manovra emanata da Confindustria il 22 dicembre scorso. La norma prevedeva quindi che nel calcolo del Rol delle società italiane, indipendentemente dalla loro partecipazione ad un consolidato nazionale, si tenesse conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti in cui la controllante italiana disponeva della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile).
Il riferimento all’incasso dei dividendi comportava che il Rol potesse assumere natura “mista”, poiché in parte derivante dai dati di bilancio, ed in parte, appunto per i dividendi, derivante da un dato non necessariamente corrispondente con le imputazioni di bilancio (ove competenza e cassa non fossero state coincidenti), tenendo conto conto del solo aspetto finanziario (incasso) e non di quello fiscale (imponibilità al 5% in presenza dei requisiti all’articolo 89, commi 2 e 3, del Tuir). Si ritiene che, in via transitoria, dovrebbe essere fatta salva la rilevanza dei dividendi deliberati dalle controllate estere nel 2016, ancorché incassati dalla controllante italiana nel 2017, pena una grave violazione del principio dell’affidamento.
La relazione tecnica della legge di Bilancio 2018 giustifica l’abrogazione della norma per recepire i principi desumibili dall’articolo 4 della direttiva Atad (anti tax avoidance directive) del 12 luglio 2016 n. 1164, a cui gli Stati debbono uniformarsi entro il 31 dicembre 2018. Ma la direttiva non pare riferirsi al caso di esclusione dei dividendi dal Rol (contabile o fiscale o misto che sia).
Il testo della legge di Bilancio approvato dal Parlamento