Dividendi percepiti dalla società semplice al nodo attribuzione
Per gli utili ai soci il rilievo fiscale è sulle quote previste dalla scrittura privata
Il regime fiscale dei dividendi percepiti da una società semplice, disciplinato dall’articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, si fonda su un approccio cosiddetto look through sulla base del quale ai fini fiscali i dividendi devono considerarsi percepiti direttamente dai soci della società semplice al momento della percezione da parte di quest’ultima.
Ne consegue che gli stessi sono considerati imponibili nei riguardi dei soggetti che risultano soci della società semplice alla data della percezione del dividendo da parte della stessa.
Il regime fiscale applicabile ai dividendi corrisposti a una società semplice è quindi quello, pro quota, applicabile a ciascuno dei suoi soci.
In sostanza si rende applicabile la stessa disciplina fiscale che si sarebbe applicata nel caso in cui i soci della società semplice avessero percepito direttamente il dividendo.
In merito a tale regime si è espressa l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 4 ottobre 2022 n. 486 (si veda il Sole 24 Ore del 5 ottobre), pronunciandosi con riferimento a una associazione tra professionisti in relazione alla quale ha affermato che alla stessa si applica la disciplina fiscale dei dividendi prevista per le società semplici a fronte dell’equiparazione, ai fini fiscali, delle associazioni professionali alle società semplici disposta dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir.
Le società semplici
Con riferimento ai criteri di attribuzione ai soci dei dividendi percepiti da una associazione professionale in tale risposta, l’agenzia delle Entrate ha tuttavia fornito un’indicazione che, a nostro avviso, non è estendibile alle società semplici.
Bisogna tenere presente che per le associazioni professionali la norma da ultimo citata prevede che con scrittura privata autenticata redatta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione è possibile modificare le quote di partecipazione agli utili.
In altre parole, le quote di partecipazione agli utili di un determinato periodo d’imposta possono essere modificate con accordo sottoscritto anche nel periodo d’imposta successivo, quindi successivamente alla data di incasso dei dividendi da parte dell’associazione.
La scrittura notarile
Per evitare che l’eventuale modifica delle quote di partecipazione agli utili possa avere rilievo per i dividendi incassati precedentemente, con riferimento ai quali l’associazione professionale ha già comunicato alla società chi erano i suoi soci, l’agenzia delle Entrate afferma che alla società erogatrice dei dividendi devono essere comunicate le quote di partecipazione agli utili degli associati che risultano dalla più recente scrittura notarile, la quale può essere stata redatta nello stesso periodo d’imposta di incasso dei dividendi, anche subito prima di tale incasso.
L’agenzia delle Entrate afferma poi, coerentemente, che tale criterio deroga a quello previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, per cui sono fiscalmente irrilevanti, ai fini dell’attribuzione dei dividendi, eventuali accordi successivi.
Si ritiene che per le società semplici l’interpretazione sopra richiamata dell’agenzia delle Entrate non trovi applicazione, essendo esse disciplinate dal comma 2 dell’articolo 5 del Tuir, il quale prevede che l’eventuale accordo modificativo delle quote di partecipazione agli utili ha rilevanza fiscale solo se redatto in data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Il momento dell’incasso
In altre parole, riteniamo che per le società semplici i dividendi dalle stesse incassati debbano essere attribuiti ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili fiscalmente rilevanti al momento dell’incasso, che sono pertanto quelle risultanti dall’ultima scrittura autenticata redatta anteriormente all’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale i dividendi vengono incassati, essendo pertanto irrilevanti eventuali modifiche a tali quote convenute nel corso del medesimo periodo d’imposta.