Dividendi, dagli utili 2018 tassazione con ritenuta d’imposta
Per i soci qualificati dal 2018 la tassazione dei dividendi avviene attraverso ritenuta a titolo d’imposta, ma a partire dagli utili realizzati, dalla partecipata, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
La nuova tassazione rende inefficaci politiche di distribuzione e annulla completamente i benefici derivanti da deduzioni o detrazioni d’imposta.
Concentrandosi sui soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d’impresa e con riferimento alla distribuzione degli utili da parte di società di capitali, non trasparenti, realizzati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 1009 della legge 205/2017), ha completamente cambiato la tassazione.
Facendo presente che in base a quanto stabilito dall’articolo 67 del Tuir, risulta essere qualificato il socio che possiede una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, nel primo caso, ossia di socio non qualificato, il dividendo viene colpito attraverso una ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento. Tale ritenuta colpisce l’intero dividendo nel periodo d’incasso.
Per quanto concerne, invece, i soci qualificati, essi, fino agli utili realizzati dalla società nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, subiscono la tassazione Irpef su una parte del dividendo incassato stesso, nella seguente misura: per gli utili realizzati dalla società fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, la tassazione avviene in capo al socio «solo» per il 40 per cento del dividendo stesso, per gli utili realizzati dalla società successivamente al periodo d’imposta appena indicato e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, la tassazione avviene sul 49,72 per cento del dividendo incassato, mentre per gli utili realizzati successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quelli realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, la tassazione avviene sul loro 58,14 per cento.
In tutti i casi sopra indicati, la quota di dividendo tassabile va inserita nel modello Redditi, al fine di concorrere al reddito complessivo del percipiente.
Dal 2018, ossia, più precisamente, dagli utili realizzati dalle società di capitali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le cose cambiano. La legge di Bilancio 2018 ha, infatti, uniformato la tassazione dei soci qualificati e di quelli non qualificati adottando, per tutti, la tassazione già in vigore per questi ultimi.
Qualsiasi sia, dunque, la quota di partecipazione detenuta e con riferimento agli utili realizzati nei termini appena indicati, verrà sempre applicata, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta, la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento, trattenuta direttamente dalla società all’atto del pagamento.
Al fine di compilare correttamente il modello Cupe, la nuova tassazione può portare a varie considerazioni tra cui quella che non è più importante, con riferimento agli utili realizzati dalle società dal 2018, prevedere la distribuzione dei dividendi in più periodi d’imposta al fine di evitare, per i soci qualificati, di portarli a «toccare» aliquote Irpef più elevate.
Una seconda considerazione riguarda il fatto che deduzioni e detrazioni d’imposta non saranno più sfruttabili per abbattere i redditi derivanti, appunto, da dividendi, vista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta.
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