Dl Sostegni, attenzione alle istanze di contributo presentate alla leggera
Sanzioni fino alla reclusione a seguito degli accertamenti per aiuti percepiti in modo indebito
Molte partite Iva punteranno al nuovo contributo a fondo perduto del Dl sostegni. Sbagliare, però, potrebbe costare caro.
L’esperienza insegna che ad erogazione avvenuta sono effettuati controlli. Se il contributo è in tutto o in parte non spettante, l’agenzia delle Entrate procede al recupero, irrogando la sanzione dal 100 al 200% del contributo stesso (articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997). Per tale sanzione, peraltro, è esclusa la definizione agevolata con le riduzioni ordinariamente previste.
Ma il problema non si esaurisce qui. Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di indebita percezione anche del contributo “sostegni”, si applica l’articolo 316-ter del Codice penale. La disposizione prevede alternativamente: la reclusione da sei mesi a tre anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4mila euro, la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. Le sanzioni possono essere ridotte o evitate se chi ha percepito il contributo non spettante regolarizza l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versa le sanzioni amministrative con l’applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso. Il ravvedimento, se preventivo, rimuove il rischio penale.
La gestione dei dati richiesti nell’istanza per il riconoscimento del contributo Dl sostegni dovrebbe (condizionale d’obbligo) essere abbastanza semplice, dato che si tratta di mutuare su base annua l’esperienza maturata per determinare il «fatturato e corrispettivi» dei mesi di aprile (2020 e 2019) per il contributo “Rilancio” (Dl 34/2020)
Più insidiosa è la posizione delle neoattività che hanno comunque diritto almeno al contributo fisso (1.000 o 2.000 euro). Il legislatore nel disciplinare l’accesso al contributo sostegni, agevola i soggetti che hanno «attivato la partita Iva» dopo una certa data. Nel DL Rilancio si faceva invece riferimento a coloro che «hanno iniziato l’attività» dal 1° gennaio 2019. Si tratta di capire se la differenza lessicale abbia un preciso significato. La prassi dell’Agenzia del 2020 in tema di contributo a fondo perduto “rilancio” ha attribuito al termine «inizio attività» un significato tutt’altro che formalistico indicando una serie di situazioni in cui è stata ritenuta irrilevante la data di apertura della partita Iva, dovendo invece verificare se l’attività sia stata o meno la prosecuzione di una preesistente. Nel decreto sostegni si parla, invece, di attivazione di partita Iva e quindi sembra che sia sufficiente che la comunicazione di apertura sia stata effettuata prima del 24 marzo 2021 per accedere al bonus. Ma il dubbio resta e sarebbe bene una rapida conferma, viste le sanzioni.