Imposte

Dogane, doppia opzione per la definizione dei dazi

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di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Nella scelta dei criteri applicativi del perfezionamento attivo, gli operatori Ue devono considerare gli impatti più favorevoli non solo ai fini dei dazi, ma anche ai fini dell’Iva.
Tra le novità del nuovo codice doganale (Cdu) entrato in vigore il 1° maggio 2016, infatti, sta la radicale revisione del regime doganale speciale del perfezionamento attivo e l’introduzione di nuovi particolari criteri per il calcolo dei dazi da corrispondere all’importazione.

Con il regime in esame, infatti, gli operatori dell’Ue possono importare, in sospensione dai dazi e dall’Iva, materie prime extra Ue per sottoporle a determinati processi produttivi, ultimati i quali i prodotti in questione possono essere riesportati (dunque senza aver mai subito la fiscalità di confine), oppure importati.

In questa seconda ipotesi, contrariamente a quanto era previsto nel precedente quadro normativo, per i diritti di confine gli operatori possono optare per una scelta: fare riferimento ai dazi comunque gravanti sulle materie prime, oppure a quelli gravanti sulle merci importate.

L’articolo 85 Cdu, infatti, prevede la regola generale della tassazione “a valle”, per cui l’importo dei dazi all’importazione è determinato in base alle norme applicabili alle merci in questione «nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse».
Di contro, è l’articolo 86, comma 3, del Cdu, ad introdurre il criterio sussidiario della tassazione “a monte”, per cui, quando sorge un’obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, «su richiesta del dichiarante l’importo del dazio all’importazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci».
Dunque è l’importatore che, a sua discrezione, all’appuramento del regime potrà valutare su quali merci, in concreto, corrispondere il dazio, se quelle vincolate al regime prima delle operazioni di lavorazione (con vantaggio finanziario), ovvero quelle prodotte in esito a dette operazioni (con vantaggio fiscale e finanziario). Di principio, è evidente, la scelta ricadrà sulle merci con il dazio più basso.

Qui si pone, però, l’ulteriore tema reso noto dall’agenzia delle Dogane con la nota 34667/2017 , che conferma un’analoga posizione già assunta nel 2016, con la nota 84724, che recepiva orientamenti sul Cdu della Commissione Ue. Può infatti accadere che, nelle operazioni di lavorazione, vengano impiegate non solo merci extra Ue vincolate al regime del perfezionamento, ma anche merci unionali o comunque già immesse in libera pratica.
In questi casi, una volta incorporate, si è posto in effetti il problema dell’applicabilità dell’Iva all’importazione gravante anche su dette merci.

In definitiva, il valore imponibile oggetto di tassazione, nel caso in cui venga applicato il criterio della tassazione “a valle” della lavorazione, deve essere determinato in base alle regole generali sul valore e quindi includerà, se sono state utilizzate merci unionali, anche il valore di quest’ultime. Il valore imponibile dei prodotti compensatori determinato secondo queste disposizioni sarà dunque utilizzabile all’atto dell’importazione sia ai fini daziari che ai fini fiscali, ex articolo 69 del Dpr 633/72. Di contro, se non si intende sottoporre a tassazione il valore delle merci unionali, l’unica soluzione risiede nell’opzione per l’applicazione dell’articolo86, paragrafo 3, Cdu, quello della tassazione “a monte”.

Considerato quindi il nuovo quadro normativo di riferimento, spetterà all’operatore scegliere – anche in termini di rischio accertamento – il tipo di tassazione più conveniente per l’operazione che intende effettuare, tenendo in debita considerazione non solo i profili daziari, ma anche quelli Iva, salvo comunque il diritto alla detrazione dell’imposta.

Agenzia delle Dogane, nota 34667/2017

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