Dogane, istanza dettagliata per l’esclusione dall’accisa sull’energia elettrica
L’agenzia delle Dogane ha chiarito come ottenere l’esclusione dall’accisa sull’energia elettrica prevista dall’articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2003/96/Ue e dall’articolo 52, comma 2, lettera g), del Testo unico in materia di accise (Dlgs 504/1995), ai sensi del quale «non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica […] g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento». Lo ha fatto con la circolare 22/D del 15 novembre 2016 , dove vengono puntualmente stabilite le modalità per beneficiare dell’esclusione dall’accisa sull’energia elettrica. Si tratta di un chiarimento molto importante per le imprese del settore energetico. Nel dettaglio, l’Agenzia ha formulato una serie di direttive e prescritto diversi adempimenti procedurali, che gli operatori debbono osservare ai fini dell’esclusione. Prima di tutto va detto che il beneficio opera per ciascun anno, ricorrendone i presupposti, a consuntivo. A questo proposito, la richiesta per l’ottenimento dell’esclusione, da parte dell’operatore interessato, deve pervenire entro l’anno successivo all’annualità oggetto della richiesta (ad esempio 2017 per il 2016).
La richiesta deve essere presentata presso l’Ufficio delle dogane competente in relazione all’ubicazione dello stabilimento di produzione, con le seguenti modalità:
■consegna a mano;
■raccomandata postale (meglio a/r);
■via Pec.
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di esclusione è necessario che l’operatore alleghi all’istanza una serie di documenti e precisamente:
1) una relazione tecnica che descriva la produzione dell’impresa e i prodotti ottenuti, i quali debbono poi essere distinti per tipologie omogenee (ciascuna tipologia rappresenta un prodotto autonomo ai fini del beneficio dell’esclusione; in altre parole, l’operatore può fruire di tante esclusioni dall’accisa quanti sono i prodotti da lui ottenuti);
2) per ciascun “prodotto” occorre inoltre produrre: a) una relazione tecnica del processo produttivo; b) una analisi dettagliata dei costi di produzione diretti; c) una analisi dettagliata dei costi di produzione indiretti; d) il calcolo dell’incidenza del costo dell’elettricità sui predetti costi di produzione diretti e indiretti;
3) copia del bilancio di esercizio, relativo all’annualità per la quale si richiede il riconoscimento del diritto all’esclusione dall’accisa e all’annualità precedente;
4) copia delle fatture relative agli acquisti di energia elettrica consumata nell’anno oggetto della richiesta;
5) copia dei contratti di fornitura di energia elettrica vigenti al momento di presentazione della richiesta;
6) copia della documentazione inerente eventuali incentivi e sovvenzioni sulla produzione o sul consumo dell’energia elettrica;
7) l’elenco dei fornitori di energia elettrica;
8) informazioni anagrafiche ed economiche dell’Impresa richiedente. Una volta presentata la richiesta, l’Ufficio delle Dogane avvia la fase istruttoria, consistente nella verifica della documentazione prodotta.
Qualora si renda necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi, l’Ufficio instaura un contraddittorio con l’imprenditore richiedente. Sulla base di detta istruttoria, lo stesso Ufficio determina, in presenza dei necessari presupposti (l’incidenza dell’elettricità per oltre il 50% sul costo del prodotto), l’accisa sull’energia elettrica per la quale viene riconosciuto il diritto all’esclusione. L’eventuale provvedimento di accoglimento, ad esempio per le imprese che rientrano tra i soggetti obbligati di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) e c-bis), e comma 2 del Tua (ad esempio gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio), terrà conto dello scomputo, in via prioritaria, sui versamenti d’imposta dovuti direttamente dall’impresa in qualità di soggetto obbligato.