Controlli e liti

Dogane: per la definizione agevolata sanzioni riclassificate

Sono collegate al tributo le penalità per omissioni o ritardo nei versamenti. La distinzione rileva sull’importo per chiudere la pendenza tributaria

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli apre alla definizione agevolata delle pendenze tributarie sui tributi di propria competenza. Con la circolare 9/2023 (si veda l’articolo di Nt+ Fisco del 15 marzo) ha chiarito le prassi, i moduli e, soprattutto, i criteri che saranno seguiti dagli Uffici per chiudere molte delle pendenze tributarie oggi incardinate dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Le aperture, come pure, però, le specificità, non sono poche, ma un dato è certo: sono definibili tutte le controversie in cui è parte l'Agenzia, comprese quelle sulle sanzioni, con esclusione di quelle afferenti ai dazi e all'Iva all'importazione.

Il tema non è di poco conto perché gli interrogativi erano fino a ieri moltissimi, con dubbi che esistevano, soprattutto, in materia di sanzioni (collegate e non al tributo).

Questo perché, tradizionalmente, la pregiudiziale del dazio ha ciclicamente inibito molte forme di definizione che stavolta, invece sono superate, anche se permane il carattere ostativo della definizione dell'Iva all'importazione quale elemento per lo meno discutibile, visto che la risorsa propria diretta, per l'Ue, è solo il dazio.

A ogni modo l'apertura è molto ampia ed investe soprattutto la materia delle accise e, prima ancora, quella delle sanzioni. Queste ultime, in particolare, soffrono di un vulnus ormai insostenibile, legato al loro importo ed al loro peso, soprattutto con riferimento alle sanzioni d'importazione previste dal Tuld (articolo 303). L'effetto è, infatti, quello di avere sanzioni per tributi che si assumono evasi pari al 400%, 500%, 600% di detti tributi, evento questo che ingenera contenziosi pesantissimi e necessitati.

A ogni modo, esaminando la circolare, c'è un punto in cui si ravvede comunque una specificità non favorevole al contribuente. Con definizione innovativa (che non distingue le sanzioni tra formali e sostanziali), l'Agenzia definisce come «sanzioni collegate al tributo» quelle irrogate per comportamenti che hanno determinato un'omissione o un ritardo nel versamento di tributi (per esempio articolo 13 Dlgs 471/97) e come «sanzioni non collegate al tributo» quelle irrogate per comportamenti che non hanno determinato un'omissione o un ritardo nel versamento dei tributi, per le quali il comportamento sanzionato non ha determinato l'esigibilità del tributo, che costituisce solo un parametro di commisurazione della sanzione (per esempio articolo 303 Tuld). Non è chiaro questo discernimento, da cui consegue la sanzione, nel primo caso, azzerata, e nel secondo ridotta in sede di definizione.

Per accedere alla definizione della casistica d'interesse – su questo la circolare è estremamente ampia e dettagliata, foriera anche di esempi pratici – sono forniti i Codici di modalità di adesione (da 1 a 10) da utilizzare sui separati modelli di adesione, con numerosi distinguo ed eccezioni. Criticità possono sorgere per le controversie su dazi e sanzioni contestuali, non definibili; mentre quelle, identiche, su sole sanzioni (perché il dazio è preteso con altro atto) lo sono; questo crea una potenziale disparità tra operatori derivante solo da prassi e comportamenti variabili degli Uffici.

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