Dogane, obbligazione notificata entro 5 anni per illeciti con rilevanza penale
La comunicazione al debitore dell’obbligazione doganale deve essere notificata entro 5 anni dall’insorgenza della stessa se l’illecito contestato dall’ufficio ha rilevanza penale. Tale termine, a seguito del nuovo codice doganale, non ha più natura prescrizionale, bensì decadenziale. Nell’ipotesi in cui l’avviso di pagamento è relativo a un’obbligazione originata da fatti che non hanno rilevanza penale rimane l’ordinario termine triennale dall’insorgenza del debito per l’invio della relativa comunicazione. Questi i temi affrontati dalle Dogane con la nota 51424/2017 dell’8 giugno scorso .
L’esigenza di chiarire i termini entro i quali vanno comunicati ai contribuenti gli avvisi di pagamento nasce dalle modiche, operative dal 1° maggio 2016, che il nuovo codice doganale ha apportato per la notifica dell’obbligazione doganale.
Mentre rimane immutato il termine triennale oltre il quale è inibita la possibilità di notificare al debitore l’obbligazione doganale in assenza di un comportamento suscettibile di essere perseguito penalmente, nell’ipotesi derivanti da fatti penalmente rilevanti è mutato, da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni, il termine utile per la notifica del debito al debitore.
Tuttavia, anche per i casi interessati da illeciti penali verificatesi a partire dal 1° maggio 2016, è preclusa agli uffici la possibilità di richiedere i relativi tributi trascorso il quinquennio dalla nascita dell’obbligazione.
La necessitata di coordinare le nuove disposizioni anche in relazione alla qualificazione e a quali termini, decadenziali o prescrizionali, applicabili alle fattispecie verificatesi prima del 1° maggio 2016, è stata oggetto di un interessante presa di posizione da parte dell’amministrazione.
A riguardo, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue e il parere dell’Avvocatura di Stato, le indicazioni dell’agenzia delle Dogane appaiono dunque nel senso di considerare che, a prescindere della valenza decadenziale o prescrizionale del debito doganale, la nuova formulazione - in quanto norma di natura sostanziale - non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua entrata in vigore.
Un altro aspetto interessante esaminato dalla nota sta nell’individuazione della sede presso cui far valere l’eccezione della intervenuta prescrizione a seguito della tardiva comunicazione della notizia di reato che si verifica quando la notitia criminis viene inoltrata oltre l’ordinario termine triennale o quinquennale in base alle nuove regole.
Sul punto, è di interesse la posizione delle Dogane che individuano, quale sede alternativa per far valere l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, non solo il giudice tributario innanzi al quale è pendente la controversia, ma anche nelle more della fase amministrativa dove il contribuente può, entro 30 giorni, fare le sue osservazioni sulla pretesa tributaria.
Questa apertura di posizione fa sì che, per le obbligazioni doganali sorte prima del 1° maggio 2016, qualora il contribuente eccepisca la prescrizione nella fase del contraddittorio con l’ufficio, quest’ultimo, verificata la sussistenza effettiva della maturata prescrizione, deve archiviare il procedimento. Ove non vi siano le condizioni per l’abbandono della pretesa, sarà l’organo giurisdizionale adito che dovrà accertare la sussistenza dell’eventuale intervenuta prescrizione del credito.