Donazioni di quote, esenzione per il socio accomandante
La trasmissione del patrimonio familiare ha trovato nel patto di famiglia (articolo 768 bis e seguenti del codice civile) uno strumento che viene sempre più utilizzato nella prassi, dato che consente di rendere definitivi (e cioè non soggetti a collazione e a riduzione) i passaggi generazionali che hanno per oggetto aziende o quote di società.
Sotto il profilo fiscale, il patto di famiglia costituisce un atto di donazione per cui, quando l’oggetto dell’accordo è costituito da quote di società, valgono le regole dettate dal Dlgs 346/90 per questa ipotesi, compresa la possibilità di totale esenzione. Infatti, l’articolo 3, comma 4 ter dispone l’esenzione da imposta dei trasferimenti di partecipazioni a determinate condizioni: «Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso».
Nella risposta ad un interpello (risposta n. 913-6/2018), la Dre del Lazio ha recentemente affrontato una questione molto interessante: la possibilità di fruire dell’esenzione da imposta di donazione anche per le quote donate mediante un patto di famiglia da un accomandante di società in accomandita semplice.
Il dubbio nasce dalla considerazione che la norma di esenzione, come abbiamo visto, presuppone che i donatari proseguano l’esercizio dell’attività dell’impresa nel quinquennio successivo. Trattandosi di quote riferite alla posizione di accomandante, e quindi di un soggetto che per vincolo di legge non può ingerirsi nella gestione dell’impresa, era legittima la preoccupazione che non fosse possibile applicare la disposizione agevolativa.
La Dre conclude invece in modo positivo, dato che «se è pur vero che l’effettivo svolgimento dell’attività imprenditoriale è portato avanti dal socio accomandatario, deve comunque ritenersi che anche la società in accomandita semplice, al pari delle altre società di persone, viene ad essere individuata con la globalità dei suoi soci (accomandatari e accomandanti, ciascuno con i suoi poteri e limiti), che danno complessivamente ed unitariamente vita alla gestione dell’impresa. Pertanto, nel rispetto degli obblighi temporali e dichiarativi previsti dalla norma, questa direzione regionale ritiene che le operazioni prospettate possano fruire dell’agevolazione».
Nella fattispecie esaminata dalla Dre il passaggio avviene mediante l’utilizzo dell’istituto del patto di famiglia, ma va sottolineato che ai fini fiscali la soluzione prospettata ha sicuramente valenza generale. Pertanto, il regime di esenzione deve considerarsi applicabile a tutte le donazioni di quote da parte degli accomandanti, anche se avvengono mediante il ricorso a donazioni ordinarie, prive delle tutele che il patto di famiglia offre, purché in presenza dei requisiti di continuità richiesti dalla norma.