Controlli e liti

Dopo la cancellazione dal registro la legittimazione si trasferisce in capo ai soci

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di Roberto Bianchi

Nell’accertamento del reddito da partecipazione in società di persone, in caso di estinzione dell’ente in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si alligna in capo al socio in conseguenza dell’imputazione al medesimo del reddito della società, in attuazione del principio della trasparenza disciplinato dall’articolo 5 del Dpr 917/1986, che comporta una presunzione di effettiva percezione del menzionato reddito. Nella controversia, pertanto, i soci acquisiscono la legittimazione attiva e passiva alla lite, instaurata nei confronti della società, per effetto della mera estinzione dell’ente, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti della società ormai estinta.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ ordinanza n. 12922/2019 .

Nell’ambito degli effetti della estinzione della società, antecedentemente alle modifiche introdotte con la riforma societaria, veniva riconosciuta un’ampia protezione ai creditori sociali, ponendo in secondo piano l’esigenza di tutelare la certezza dei rapporti giuridici in quanto, il permanere di relazioni giuridiche non esaurite, avrebbe comportato la sopravvivenza della società anche a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese (Cassazione, sentenza 25472/2008), sebbene parte della giurisprudenza (Cassazione, sentenza 19347/2007), successivamente all’intervento del legislatore del 2003, abbia iniziato a orientarsi diversamente.

A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite ( sentenza 4062/2010) sancendo la portata innovativa delle modifiche apportate dalla riforma all’articolo 2495, Codice civile, statuendo che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, successivamente al 1° gennaio 2004, determinasse l’estinzione dell’ente, indipendentemente dalla definizione di tutti i rapporti giuridici facenti capo allo stesso. Tale principio è stato pacificamente esteso alle società di persone, anche per ragioni di carattere sistematico e, in tale contesto, la cancellazione, avendo il valore di mera pubblicità dichiarativa, diveniva superabile solo mediante prova contraria.

A pochi anni di distanza, le Sezioni Unite sono tornate a occuparsi della vicenda affrontando il conseguente problema degli effetti della cancellazione sui rapporti attivi e passivi facenti capo alla società estinta.
Il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza 6070/2013) ha dato vita a un peculiare contenzioso tributario e, in numerose sentenze di merito (Ctr Piemonte, 98/2016), nemmeno l’intervenuta estinzione della società ha fatto venir meno la responsabilità del socio per le obbligazioni pregresse. Il contenuto del responso trae spunto dal fatto che la responsabilità diretta del socio, per i debiti tributari contratti dalla società, deriva dall’irrilevanza, sulla coobbligazione solidale, dell’intervenuta estinzione dell’ente e tutto ciò in seguito a una lettura sistematica degli articoli 36 del Dpr 602/1973 e 2291 e 2293 del Codice civile. La cessazione della società di persone, pur privandola della capacità giuridica e processuale, genera un fenomeno successorio per i soci e, ogni pretesa in danno dell’ente, deve essere indirizzata nei confronti dei soci e ciò anche con il conforto del principio di sussidiarietà, che collega la responsabilità dei soci di società di persone alla responsabilità della società e che non esclude la natura solidale della correlata obbligazione (Cassazione civile, 19985/2013).
Pertanto, la responsabilità solidale e illimitata del socio prevista ex dal comma 1 dell’articolo 2291, Codice civile per i debiti della società di persone opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari e pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, il socio può essere legittimamente chiamato a rispondere in proprio ma, tale correlazione non opera nel caso di società di persone cancellate dal registro delle imprese in quanto, quella contenuta nell’articolo 2304 del Codice civile, è una condizione che non ricorre in tema di società estinte, dato che la cancellazione fornisce ipso facto la prova dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori e, pertanto, della infruttuosità dell’esecuzione, esonerando così il creditore dalla preventiva escussione del patrimonio della società (Cassazione, sentenza 18185/2006).

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza 12922 del 15 maggio 2019

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