Doppia rottamazione, rateazione d’ufficio se l’istanza è unica
In caso di istanza unica sia per rottamazione ante 2017 che per rottamazione post primo gennaio 2017, la scelta del numero massimo di rate fatta dal debitore sarà imputata d’ufficio, rispettivamente, alle tre ovvero alle cinque rate, a seconda della tipologia dei carichi. Inoltre, se manca qualsiasi indicazione, si riterrà espressa la scelta per la rata unica. Questi i chiarimenti forniti sull’argomento dall’agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ai sensi dell’articolo 1 del Dl 148/2017, il numero massimo di rate entro cui occorre versare l’importo della definizione agevolata degli affidamenti a Equitalia varia in ragione dei carichi da rottamare. Se si tratta delle partite affidate fino al 31 dicembre 2016, entro la fine di luglio 2018 bisogna pagare l’intero importo delle rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni esistenti al 24 ottobre 2016. Fatto questo, l’ammontare derivante dalla definizione può essere corrisposto entro un massimo di tre rate, scadenti nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. Le prime due, inoltre, sono pari ciascuna al 40% del totale. Per la definizione delle partite affidate dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, invece, il numero massimo di rate è 5, tutte di pari importo, scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Il modello di istanza da utilizzare (DA 2000/17) è tuttavia unico per tutte le definizioni agevolate. È sorto pertanto il dubbio di come compilare il modulo qualora lo stesso sia riferibile alle definizioni ante 2017 e a quelle post 1° gennaio 2017. La risposta dell’Ader è stata nel senso che la suddivisione dell’importo da pagare sarà effettuata d’ufficio, distinguendo per l’appunto i carichi sotto il profilo temporale. Pertanto, qualora il debitore abbia espresso la preferenza per il numero massimo delle rate la suddivisione tra debito da pagare in 3 o 5 rate sarà fatta dall’agente della riscossione. Inoltre, se l’interessato ha indicato un numero massimo di rate maggiore di quello di legge, la ripartizione avverrà automaticamente per il numero massimo consentito. Confermato che in caso di mancata barratura delle caselle relative alla ripartizione delle somme da rottamazione l’Ader imputerà l’intero importo alla prima scadenza (luglio o ottobre 2018). Si osserva, tuttavia, come una simile imputazione debba poter essere corretta nei casi in cui la mancata barratura sia dovuta a una mera dimenticanza del debitore. Ciò tanto più che l’automatismo dell’Ader non trova riscontro nella normativa di riferimento. Si ritiene quindi che si debba consentire al soggetto istante rimediare alla dimenticanza con una comunicazione integrativa da inviare all’Ader con anticipo rispetto alla scadenza della prima rata. Sul punto occorre una risposta ufficiale.