Doppia scadenza ad aprile per il versamento del bollo sulle e-fatture
Le nuove modalità di assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dal 2019 semplificano l’attività dei soggetti passivi emittenti, ma non risolvono le problematiche della solidarietà in capo ai soggetti cessionari riceventi le fatture non in regola per omissione dell’annotazione nel tracciato della fattura da parte dei soggetti emittenti.
Le fatture (analogiche o elettroniche) soggette ad imposta di bollo nella misura di 2 euro, sono quelle con importi esenti, non soggetti e non imponibili Iva (ad eccezione delle esportazioni) di ammontare superiore a 77,47 euro. Il comma 2 dell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, sostituito dal Dm 28 dicembre 2018 ( clicca qui per consultarlo ), prevede che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione attraverso il flag nell’apposito campo del tracciato.
L’agenzia delle Entrate rende noto trimestralmente ai contribuenti l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite lo Sdi. Si potrebbe così ritenere che il pagamento dell’imposta possa essere omesso nel caso in cui l’emittente della fattura non riporti il flag.
Non è chiaro se l’Agenzia, per computare l’imposta dovuta, proceda a un esame più approfondito delle fatture elettroniche per rilevare altri elementi ulteriori rispetto alla semplice annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto 17 giugno 2014, andando cioè ad esaminare la classificazione ai fini Iva dell’operazione e rilevando, ad esempio, i casi di addebiti non soggetti o esenti, eccetera il cui ammontare risulti superiore al limite di 77,47 euro. Tutto ciò appare improbabile.
Dal momento che il cessionario non può intervenire nella regolarizzazione dell’imposta di bollo della fattura elettronica, che è immodificabile, cosa invece possibile nel caso della fattura analogica (risoluzione 444/E/2008), la violazione conseguente all’omissione dell’emittente manterrebbe la responsabilità solidale del cessionario anche per le sanzioni.
L’assolvimento dell’imposta e il relativo pagamento trimestrale, entro il giorno 20 successivo al trimestre solare, sulla base delle previsioni del decreto, parrebbe posto unicamente a carico dell’emittente la fattura. Sarebbe quindi opportuno l’intervento dell’Agenzia per chiarire con quale modalità o procedimento possa essere ripristinata la condizione che consente al cessionario di regolarizzare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ricevute.
La nuova modalità di pagamento stabilita dal Dm Economia del 28 dicembre 2018 decorre dalle fatture emesse nel primo trimestre 2019. Pertanto nel mese di aprile 2019 ci sono due scadenze di pagamento dell’imposta di bollo:
•entro il 20 aprile l’imposta sulle fatture elettroniche (B2B, B2C e B2G) emesse nel primo trimestre 2019;
•entro il 30 aprile (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) l’imposta sulle fatture elettroniche emesse nel corso dell’anno 2018 per obbligo (ad esempio fatturePa e subappalto) o facoltà (ad esempio B2B).
I soggetti emittenti fatture esonerate o per le quali è stato espressamente previsto il divieto dalla forma elettronica, quali quelle relative a prestazioni da inviare al sistema tessera sanitaria per la precompilata (medici, ospedali, case di riposo, eccetera), dovranno invece continuare ad assolvere l’imposta di bollo con apposizione del contrassegno telematico o, per coloro che ne sono in possesso, con l’indicazione dell’autorizzazione virtuale (articolo 15 Dpr 642/1972).