Doppio software per le liquidazioni Iva
Sono disponibili, sul sito internet delle Entrate, i software di compilazione e controllo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva a partire dal 2018.
L’adempimento, disciplinato dall’articolo 21-bis del Dl 78/2010, riguarda tutti i soggetti passivi Iva con esclusione dei contribuenti esonerati dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche e dall’invio della dichiarazione annuale, sempre che nel corso dell’anno non abbiano perso le predette condizioni di esonero; sono tali, ad esempio, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti e le imprese agricole in regime di esonero.
I software messi a disposizione dall’Agenzia sono due: quello di compilazione e quello di controllo. Il software di compilazione “Ivp18” permette di predisporre la comunicazione mediante risposta ad una serie di domande finalizzate ad individuare la struttura della comunicazione relativa alla tipologia di utente; il software di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di comunicazione e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli. In particolare, il software di controllo è uno strumento utile a chi voglia effettuare una verifica del file prima di procedere all’invio.
L’obbligo di invio, inoltre, non sussiste per i contribuenti minimi e forfetari nonché per coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione, sia attiva, sia passiva a meno che non debbano riportare un credito dal periodo precedente.
La comunicazione va trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo semestre, la cui scadenza è prevista il 16 settembre in luogo del 31 agosto. Occorre ricordare che il comma 932 della legge n. 205/2017 ha spostato al 30 settembre il termine dello spesometro del primo semestre e la scadenza della liquidazione periodica dovrebbe coincidere (articolo 21 bis, Dl n. 78/2010). Pertanto, il prossimo appuntamento è quello del 31 maggio con riferimento ai dati del primo trimestre 2018.
La comunicazione, si ricorda, va trasmessa utilizzando il nuovo modello approvato con provvedimento dello scorso 21 marzo 2018.
Rispetto al precedente, questo modello contiene alcune novità nella compilazione: la casella “Operazioni straordinarie”, nel rigo VP1, che deve essere barrata nel caso di trasferimento del credito Iva alla società avente causa (esempio, conferitaria) dal soggetto dante causa (esempio, conferente) e la casella “Metodo”, nel rigo VP13 che consente di indicare il criterio con cui è stato determinato l’acconto Iva.
Si ricorda, infine, che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro e che la sanzione è ridotta a metà se la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza. Come precisato nella risoluzione 104/2017 e come richiamato nelle istruzioni al modello, è possibile sanare le violazioni ricorrendo al ravvedimento operoso.