Dta, crediti d’imposta utilizzabili dal momento della cessione
Trasformazione vincolata al pagamento di un canone dell’1,5%
Finalmente chiarite le disposizioni sulla facoltà - per le società che cedono crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 - di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate corrispondenti a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate.
L’articolo 72 del Dl 104/2020 approvato dal Senato (destinato ad avere il via libera definitovo dalla Camera il 12 ottobre) contiene un emendamento all’articolo 44-bis del Dl 34/2019 più volte presentato in precedenti decreti legge, ma mai divenuto legge.
Ricordiamo, in sintesi, che la trasformazione è consentita per le Dta corrispondenti (ad esempio, 24%) al minore importo fra: perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate, anche se non iscritte in bilancio, e 20% del valore nominale dei crediti ceduti considerandoli per un ammontare massimo di due miliardi.
Con una modifica al comma 2, viene precisato che i crediti d’imposta risultanti dalla trasformazione possono essere utilizzati a partire dalla data di efficacia giuridica della cessione; chiarimento che ha la doppia valenza di confermare che la compensazione del credito d’imposta può essere fatta già a partire dai versamenti di imposte successivi alla cessione del credito (quindi già dal 2020) e di dare certezza al momento della trasformabilità: non conta né la data di efficacia economica, né quella in cui avviene la derecognition del credito in contabilità, date che possono non coincidere con quella di efficacia giuridica.
Inoltre, sembra confermata la non rilevanza del fatto che la cessione sia, in qualche caso, “pro solvendo” e non “pro soluto”. Come pure, nel caso delle cartolarizzazioni, non dovrebbe rilevare che come corrispettivo della cessione il cedente abbia ricevuto titoli junior.
Va ricordato che, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti le perdite fiscali relative alle Dta trasformate non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili, come pure le eccedenze Ace relative alle Dta trasformate non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta.
La trasformazione delle Dta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, di un’opzione in dichiarazione che comporta un pagamento di un canone annuo dell’1,5%. Con le modifiche del decreto Agosto viene chiarito che il canone è commisurato sulle Dta effettivamente trasformate in crediti d’imposta. Il canone è dovuto dall’esercizio successivo a quello in cui avviene la trasformazione ed è destinato a decrescere nel tempo, man mano che il beneficio viene riassorbito in funzione delle maggiori imposte che saranno pagate a causa della futura non utilizzabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze Ace.
Il decreto legge contiene altri importanti chiarimenti. Già l’originario decreto escludeva che le cessioni di crediti infragruppo potessero avere efficacia ai fini della trasformazione. Ora viene specificato che nel caso in cui uno stesso credito sia ceduto più volte, la trasformazione possa essere fruita una sola volta.
Ciò significa che una società che abbia acquistato un credito per il quale il cedente abbia già fruito dell’agevolazione, non potrà, cedendo a sua volta il credito a terzi, fruirne per la seconda volta. Tuttavia, una società che abbia acquistato il credito nel 2019 oppure abbia acquistato il credito da un soggetto non societario cedendo a sua volta il credito avrà diritto di computare la cessione nel plafond di calcolo perché il primo cedente non ha potuto fruire del beneficio.
Per le cessioni di crediti precedentemente “acquistati”, tuttavia, per “valore nominale” si intende il valore di acquisto del credito. La base di calcolo, quindi sarà ridotta. Si continua invece ad assumere il valore nominale originario nel caso di cessione di crediti infragruppo nell’assunto che queste cessioni non comportano la trasformabilità delle Dta in credito di imposta. Il che dovrebbe consentire la riallocazione infragruppo dei crediti in capo alle società del gruppo con Dta trasformabili.
L’emendamento detta anche regole nel caso in cui il cedente partecipi a un consolidato fiscale. In questo caso per la società che cede i crediti rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo testo unico.