Dta, le eccedenze Ace trasformate in tax credit restano alla consolidata
Interpello 728: priorità alle perdite della società che ha ceduto il credito
Chiariti i principali dubbi sulla trasformazione in crediti d’imposta delle Dta derivanti da perdite fiscali ed eccedenze Ace pregresse in occasione della cessione di crediti deteriorati da parte di società appartenenti ad un consolidato fiscale ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 1-bis del Dl 34 del 2019. Così la risposta a interpello 728/2021 dell’agenzia delle Entrate.
Le eccedenze Ace non trasferite al consolidato per incapienza a livello di gruppo sono trasformate dalla società che le ha originate in quanto ne ha mantenuto la titolarità, così come le eccedenze maturate prima dell’opzione per il consolidato.
Sono trasformabili le Dta afferenti a tutte le perdite riportate a nuovo dalla fiscal unit, prescindendo dal fatto che le medesime siano state generate e trasferite da un soggetto diverso dalla società cedente. Tali perdite sono gerarchicamente postergate rispetto alle eccedenze Ace ed alle perdite ante consolidato riportate dalla società cedente.
La titolarità del credito d’imposta derivante dalla trasformazione deve essere attribuita a ciascuna società che ha prodotto le perdite successivamente attratte dalla fiscal unit e devono essere prioritariamente consumate le perdite apportate dalla società che ha effettuato la cessione del credito e successivamente quelle degli altri soggetti aderenti alla tassazione consolidata
Per quanto riguarda la determinazione del canone dell’1,5% dovuto per effetto dell’opzione, la risposta 728 del 2021 conferma la validità dei chiarimenti forniti con la risoluzione 44/E del 2021, anche nell’ipotesi di esercizio dell’opzione nell’ambito del consolidato fiscale.