Controlli e liti

Due vie in difesa dal mancato pagamento

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’incasso delle somme cui è stata condannata l’amministrazione è particolarmente importante, non tanto per l’effettivo ristoro di quanto sostenuto dal contribuente, ma anche perché di fatto scoraggia eventuali prese di posizione degli uffici che - senza intervenire in via di autotutela - lasciano che ad annullare la pretesa sia un eventuale appello, se non addirittura la Cassazione.

Visto che la condanna alle spese dell’ufficio resta comunque a carico della collettività, nei casi più gravi in cui la colpa grave dell’ente impositore è evidente, si potrebbe valutare la segnalazione dell’accaduto alla Corte dei conti, tenendo presente che i termini dei decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità erariale decorrono dall’esborso della somma (nella specie le spese) e non dal comportamento ritenuto negligente.

In concreto, con sentenza favorevole non definitiva il rimborso delle spese di lite deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica alla parte pubblica della decisione. In difetto, o se le sentenza è divenuta definitiva ed entro trenta giorni dalla messa in mora l’ufficio non ha adempiuto, occorre richiedere l’ottemperanza alla Ctp oppure, se il giudizio é pendente nei gradi successivi, alla Ctr.

Questo ricorso deve essere indirizzato al presidente della commissione con la sommaria esposizione dei fatti e l’indicazione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, da produrre in copia. Uno dei due originali del ricorso é comunicato a cura della segreteria della commissione alla parte obbligata a provvedere che, entro 20 giorni, può trasmettere osservazioni, allegando documentazione dell’eventuale adempimento.

Il presidente della commissione, scaduti i 20 giorni, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. La trattazione avviene in camera di consiglio non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso. Il collegio, sentite le parti, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio che li ha omessi.

Se ritenuto opportuno il collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante.

Contro tale sentenza é ammesso soltanto ricorso in Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

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