Duplice dichiarazione dei redditi per gli eredi
Gli eredi, nell’anno 2018, dovranno predisporre due dichiarazioni: la prima a titolo personale e la seconda al fine di dichiarare i redditi prodotti dal defunti nel periodo di imposta 2017, i quali dovranno essere indicati esclusivamente nel modello Redditi PF, mentre la dichiarazione dell’erede segue le regole ordinarie, potendo presentare anche il 730.
I termini di presentazione della denuncia dei redditi che riguarda i proventi prodotti nel 2017 dal de cuius cambiano a seconda della data di decesso e della modalità di trasmissione prescelta.
Nell’ipotesi di modello cartaceo, se il decesso si è verificato nel periodo dal 1° gennaio 2017 e termina il 28 febbraio 2018, la dichiarazione si presenta nei termini ordinari e, quindi, dal 2 maggio 2018 al 2 luglio 2018, mentre è prorogata di sei mesi (entro il 31 dicembre 2018) se l’evento accade tra il 1° marzo 2018 e il 30 giugno 2018.
Per la trasmissione telematica, invece, l’erede potrà presentare il modello Redditi PF del de cuius entro il 31 ottobre 2018, ossia entro il termine previsto per tutti i soggetti tenuti alla presentazione del modello ex Unico, se il decesso avviene entro il 30 giugno 2018, se dovesse essere successivo, beneficia della proroga di sei mesi e presenta la dichiarazione dei redditi entro il 30 aprile 2019.
Il frontespizio dovrà riportare i dati del contribuente a cui sono riferiti i redditi, senza dimenticarsi di barrare la casella 6 della sezione «Dati contribuente» e nel riquadro del frontespizio «Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri», vanno indicati:
•i dati dell’erede;
•il codice corrispondente alla propria qualifica (numero 7) nella casella «Codice carica»;
•la data del decesso nel campo «data carica»;
•i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero.
La dichiarazione del de cuius deve essere presentata anche per recuperare gli eventuali crediti di imposta né richiesti a rimborso né compensati.
Relativamente ai versamenti delle imposte sui redditi prodotti nel 2017 prima del decesso, si devono rispettare i termini ordinari nel caso in cui l’evento si sia verificato nel 2017 o entro il 28 febbraio 2018. Di conseguenza, vanno eseguiti entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato) o entro il 20 agosto 2018 (considerando la sospensione feriale dei pagamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 20 agosto 2018), con la maggiorazione dello 0,40%. Sono prorogati di 6 mesi i termini di versamento per gli eredi di un soggetto deceduto successivamente e sono, quindi, da effettuarsi entro il 30 dicembre 2018.
Vi sono, poi, i redditi del de cuius che seguono il principio di cassa, i quali dovranno necessariamente essere dichiarati dall’erede se percepiti successivamente al decesso, come nel caso dei redditi prodotti da un professionista, ma incassati dall’erede. In queste ipotesi, l’articolo 7, comma 3 del Tuir prevede l’applicazione della tassazione separata, tranne nelle specifiche ipotesi individuate dal comma 3 dell’articolo 17 dello stesso Tuir. I proventi così tassati vanno indicati nel quadro 730, nel rigo D6, qualora l’erede possa presentare tale modello e i redditi siano diversi da quelli fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Se dovessero avere tale natura, il contribuente deve ricorrere necessariamente al quadro RM del modello Redditi PF 2018.
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