È a carico dell’agente della riscossione la prova dell’integrità della cartella
Fino a quando tutte le cartelle di pagamento non saranno notificate tramite Pec ed allorché il destinatario di una busta contenente una cartella contesti il contenuto della medesima, rimarrà aperta una questione che spesso riemerge nell’ambito del contenzioso tributario. Si ipotizzi, infatti, che un contribuente sostenga di aver ricevuto un plico con all’interno fogli bianchi: su chi incombe l’onere di fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto e come può essere certificata dall’Agente della riscossione l’effettiva integrità dell’atto o che la copia contenuta all’interno di un plico corrisponde all’originale dell’atto?
La parte pubblica, quando un ricorrente eccepisce che una cartella notificata si presenta mancante di pagine o, comunque, di elementi essenziali per le ragioni della pretesa impositiva, si costituisce in giudizio controdeducendo che la completezza dell’atto notificato si deve evincere dalle dichiarazioni che il messo notificatore riporta nel referto di notifica, le quali, stante la sua qualifica di pubblico ufficiale, sarebbero coperte da pubblica fede.
Tuttavia, che le attestazioni della relata possano far presumere la completezza del contenuto della busta non è pacifico, cosicché, anche secondo recente giurisprudenza di merito, grava sull’Ader l’onere della prova della notifica della cartella nel suo contenuto integrale e la Ctr Sardegna, proprio affermando l’impossibilità di presumere la completezza del contenuto della cartella esclusivamente dalla relata di notifica, con sentenza n. 497/4/17 del 7/12/2017 ha accolto le doglianza del contribuente.
Pertanto, quando la contestazione proposta dal contribuente ha ad oggetto esclusivamente l’attività notificatoria dell’Agente (si pensi, ad esempio, quando il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la cartella presupposta all’atto ad essa successivo, quale un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo amministrativo, ecc.), sull’ente pubblico incombe l’onere di provare la sola regolarità della notifica della cartella. Diversamente, nell’ipotesi in cui, invece, la contestazione si estenda anche al contenuto dell’atto asseritamente notificato, l’Agente sarà onerato di documentare non solo la regolarità della notifica, ma anche il contenuto dell’atto, vigendo un principio di diritto secondo cui, in caso di contestazione sull’incompletezza della cartella, è onere del mittente provare il contenuto integrale, tenendo, tuttavia, presente che la relazione di notifica fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata.
Tale attestazione di conformità, per i giudici sardi, è un’”attività in generale riservata all’ufficiale giudiziario, ovvero al difensore autorizzato ad effettuare la notificazione a mezzo del servizio postale”. Ove tale attestazione non sia compiuta da questi soggetti, ovvero dal messo notificatore (il quale però certifichi esplicitamente la conformità della copia a quella che trattiene per il notificante), l’onere della prova della corrispondenza del contenuto all’originale ricadrà sull’Agente e tale conformità non può essere provata con relata di notifica e fotocopia della cartella originale asseverate da un dipendente della Riscossione, soggetto a ciò non autorizzato dall’ordinamento.
La sentenza n,497/4/17 della Ctr Sardegna