Adempimenti

E-commerce nei Paesi Ue senza rappresentante fiscale

Dal 1° luglio vendita online al consumatore direttamente dall’Italia. L’Iva è a carico della piattaforma con il ricorso a marketplace

Il recepimento della direttiva e-commerce con il Dlgs 83/2021 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15 giugno consente, dal 1° luglio 2021, a tutte le imprese e, in particolare per quelle piccole e medie di affacciarsi, a livello europeo, sul particolare canale di vendita con notevoli semplificazioni superando gli attuali problemi operativi. Sino ad oggi, infatti, coloro che realizzano vendite a distanza di beni, possono applicare l’Iva relativa al Paese in cui sono stabiliti solo se l’ammontare di dette operazioni non supera determinate soglie; al superamento di queste, gli operatori sono tenuti ad identificarsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, al fine di assolvere l’imposta dovuta in detto Stato, con il conseguente onere di aprire tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui le vendite a distanza di beni vengono realizzate.

Vediamo in dettaglio gli step operativi. Con le semplificazioni in vigore dal prossimo 1° luglio, il fornitore anziché identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro.

La domanda di iscrizione al regime Oss potrà essere fatta direttamente online, tramite il sito dell’agenzia delle Entrate, accedendo alla procedura prevista per la scelta del regime speciale.

Una volta aderito al regime Oss, l’operatore domestico potrà scegliere se mantenere attiva la partita Iva in altro Stato membro, ovvero procedere con la chiusura della stessa, ovvero lasciarne aperte alcune e chiuderne delle altre.

L’importante è mantenere separati gli adempimenti previsti a carico della partita Iva riferita ad un regime che potremmo definire ordinario, rispetto all’identificativo Oss, in quanto alle diverse posizioni fanno capo differenti adempimenti (come indicato nell’articolo accanto).

Ad esempio, per le operazioni realizzate nell’ambito del regime ordinario, restano fermi gli adempimenti previsti dal Titolo II del decreto Iva, fra cui la presentazione della dichiarazione Iva annuale ed è possibile procedere con la liquidazione dell’imposta, tenendo conto dell’esercizio del diritto di rivalsa e del diritto a detrazione. Per le operazioni realizzate nel regime speciale, invece, le dichiarazioni sono trimestrali e interessano unicamente le operazioni di cessione realizzate tramite l’Oss.

Inoltre, qualora il fornitore nazionale realizzi anche operazioni di vendite a distanza intracomunitarie che interessano beni importati da paesi o territori terzi, potrà scegliere se operare direttamente, tramite un proprio sito Internet, ovvero tramite l’attribuzione in outsourcing della gestione del proprio sito a un’impresa specializzata o ancora utilizzando un negozio virtuale messo a disposizione da un’impresa specializzata (marketplace).

In tale ultima ipotesi, il fornitore dovrà verificare se sussistono tutti i presupposti previsti dalla normativa unionale, ed oggi anche da quella domestica, per qualificare la piattaforma elettronica come fornitore presunto, con la conseguenza che le operazioni di cessione realizzate dall’operatore domestico tramite il marketplace vengono distinte per fictio iuris in due parti, una prima operazione fra lui e il marketplace e una seconda operazione fra il marketplace e il cliente finale, consumatore privato.

Si badi, infine, che è espressamente previsto che i soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema Oss a partire dal 1° luglio 2021.

L'IMPATTO DELLE REGOLE L'IVA SULL'E-COMMERCE DAL 1° LUGLIO
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