Imposte

E-commerce, rimborso Iva leggero per errori prima dell’Oss

Risposta 299/2023: la norma dell’articolo 11 del Dl 35/2005 è stata abrogata (dal Dlgs 83/2021) con l’introduzione dello sportello unico, ma continua a valere per le operazioni pregresse

Rimborso anomalo per gli errori da e-commerce precedenti all’Oss. L’estensione dello sportello unico alle vendite a distanza intraUe verso i privati ha consentito ai contribuenti di evitare di incorrere nella violazione di omesso versamento dell’Iva per non aver correttamente individuato il Fisco creditore. Attraverso l’Oss, infatti, l’Iva è sempre versata in un unico Paese (il Paese Ue di identificazione laddove trattasi di fornitore extra Ue), salvo poi il riversamento dell’imposta in base all’effettiva destinazione dei beni ceduti.

Diversamente, considerato che prima della riforma Iva per l’e-commerce, le vendite a distanza sopra soglia andavano gestite con un identificativo Iva nel Paese di arrivo della merce con cui provvedere al versamento dell’Iva in loco, il fornitore poteva incorrere nell’errore di considerare l’operazione rilevante in Italia, versando l’imposta al Fisco sbagliato. Cosicché la norma dell’articolo 11-quater, comma 2, Dl 35/2005 consentiva all’incauto contribuente di recuperare l’Iva in Italia, a condizione che desse prova di aver effettivamente versato l’imposta nel Paese di competenza. Lo strumento previsto dalla norma era quello del rimborso anomalo ad oggi previsto all’articolo 30-ter Dpr 633/72.

L’uso del passato è dovuto al fatto che la norma in questione è stata poi abrogata dal Dlgs 83/2021 per la contestuale introduzione del regime Oss, tuttavia essa continua a valere per le operazioni pregresse.

Il caso oggetto della risposta a interpello 299/2023 delle Entrate riguarda proprio una società, extraUe, che effettua dall’Italia tramite rappresentante fiscale vendite a distanza intraUe ed Italia su Italia, assoggettando tali operazioni indistintamente ad Iva italiana (tali fatti avvenivano prima della riforma Oss del 1° luglio 2021). Dopo aver provveduto a regolarizzare, in seguito ad accertamento delle autorità fiscali locali, la sua posizione in Danimarca, con pagamento (rateale) dell’Iva non versata, il contribuente chiede alle Entrate se sia possibile ottenere il rimborso dell’importo impropriamente versato in Italia. Dal 1° luglio 2021 in poi la società si avvale, invece, del regime Oss.

L’Agenzia ammette la possibilità di ricorrere all’istituto del rimborso anomalo, con alcune precisazioni:

• il rimborso è ammesso nei limiti dell’imposta effettivamente versata all’altro Paese Ue;

• i non residenti devono presentare l’istanza all’ufficio delle Entrate territorialmente competente in riferimento al domicilio fiscale del rappresentante;

• il termine dei due anni per la presentazione dell’istanza decorrono dalla notifica dell’atto impositivo del Fisco danese;

• non è richiesta la prestazione della garanzia.

Ebbene, seppure la norma dell’articolo 11 sia stata abrogata, ragionevolmente può ritenersi che lo strumento del rimborso anomalo sia ancora una strada percorribile nell’ipotesi in cui il fornitore, che effettua vendite a distanza intraUe senza ricorrere all’Oss, incorra in errori dello stesso genere.

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