I temi di NT+Modulo 24

E-commerce di vino, ingresso nell’Oss senza effetti sulle accise

Dal 1° luglio 2021 nuove regole per le cessioni B2C a distanza di beni soggetti ad accisa

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

La nuova impostazione dell'articolo 38-bis, comma 1, del Dl 331/1993, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 83/2021, comporta che dal 1° luglio scorso le vendite di vino e degli altri beni soggetti alle accise a cessionari comunitari consumatori finali, B2C, (compreso enti non soggetti passivi, relazioni diplomatiche, organismi internazionali, Nato, ecc.), rientrano fra le vendite a distanza e devono essere considerate e applicate le nuove regole ordinariamente stabilite per i beni non soggetti ad accisa, non rilevando solo il soggetto che organizza la spedizione o trasporto, ma anche la nuova soglia unica di 10.000,00 euro applicata in riferimento a tutti gli stati membri e non più per ciascun Paese membro.

Le attuali difficoltà di circolazione delle persone rendono complessa la dimostrazione, a carico delle imprese cedenti, che il trasporto sia avvenuto direttamente a cura del cessionario nel territorio dello Stato come circostanza tesa a escludere le suddette cessioni dalle vendite a distanza intracomunitarie.

Vendite a distanza - Vi rientrano non solo le cessioni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi (come transazione di commercio elettronico indiretto), ma anche il semplice ordine di beni a mezzo e-mail e/o telefono o altro mezzo di comunicazione che portano a configurare una transazione da parte di cedente produttore o anche commerciante.

Restano comunque escluse dal novero delle vendite a distanza intracomunitarie le cessioni di beni soggetti ad accisa (vino compreso), a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (seconda parte del comma 1 dell'articolo 38-bis).

In sostanza si tratta delle cessioni di beni a favore dei soggetti appartenenti al "gruppo dei quattro" cioè:

- soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;

- soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;

- soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni usati;

- enti non soggetti passivi.

In precedenza - Le vendite online a consumatori finali comunitari di beni soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o da altri per suo conto, fra cui il vino, non rientravano nella disciplina fiscale prevista per le vendite a distanza di beni venendo sempre assoggettati a Iva nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della vecchia soglia, in base all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) Direttiva 112/2006/Ce.

Il luogo d'imposizione Iva di queste cessioni dipendeva quindi dal soggetto che organizzava il trasporto o la spedizione dei beni (risoluzione 39/E/2005).

Gli effetti derivati dall'esecuzione del trasporto e spedizione erano due:

- se a cura dal cessionario non residente, la cessione era soggetta a Iva in Italia;

- se a cura del cedente o da altri per suo conto, l'operazione restava soggetta a Iva nel paese di destinazione.

Questa lettura derivava dall'applicazione, nel primo caso, del criterio generale della tassazione nel paese di origine di cui all'articolo 7-bis, comma 1, Dpr 633/1972, originato dall'articolo 32 della Direttiva 2006/112/Ce e nel secondo caso dalla deroga stabilita dall'articolo 33 della medesima Direttiva.

Dal 1° luglio 2021 - Pertanto, per le cessioni a distanza di beni soggetti ad accisa (vino compreso) ad acquirenti comunitari consumatori finali (B2C) salvo le poche eccezioni indicate sopra, dal 1° luglio 2021, si applicano le regole stabilite dagli articoli 74-quinquies e 74-sexies del Dpr 633/1972.

In sostanza:

- l'indiretto intervento del cedente nella spedizione o trasporto configura l'esistenza della vendita a distanza intracomunitaria;

- non ci sono più le soglie annue previste ai fini dell'imponibilità nel Paese membro di destinazione dei beni e viene introdotta una soglia annua di 10 mila euro, riferita all'intero volume delle vendite a distanza (ed eventuali prestazioni di servizi digitali transfrontalieri Tte), in ambito intracomunitario verso ogni singolo Paese di destinazione (al di sotto l'Iva è dovuta in Italia e l'operazione rientra nell'ordinario regime di fatturazione);

- introduzione dell'Oss (One Stop Shop) Ue, come evoluzione del Moss, ove risulti superata la soglia annua di 10 mila euro, con applicazione della relativa disciplina e adempimenti di dichiarazione e versamento unico trimestrale per tutte le cessioni intraUE a consumatori finali, come regime opzionale in alternativa alla necessità di identificazione del cedente o nomina del rappresentante fiscale ai fini Iva in ciascuno stato membro in cui vengono effettuate tali cessioni (provvedimento 168315/2021 dell'agenzia delle Entrate);

- eliminazione dell'obbligo di emissione di fattura per le vendite a distanza in ambito intracomunitario.

Effetti sulle accise - Le modifiche al regime Iva non hanno alcun impatto sul regime delle accise nelle vendite di vino e sulle regole che lo presidiano sempre tenendo conto del fatto che le accise devono concorrere a formare la base imponibile dell'Iva.

I prodotti sottoposti ad accisa, già immessi in consumo in uno Stato membro, che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione e di arrivo della spedizione o del trasporto.

A eccezione dei piccoli produttori di vino, che producono in media nell'ultimo quinquennio meno di mille ettolitri di vino all'anno (articolo 37 Dlgs 504/1995), ma unicamente per i vini tranquilli, vini frizzanti e vini spumanti, gli altri operatori dovranno comunque provvedere al pagamento delle accise (delle quali sono debitori) secondo le regole dello Stato di riferimento del luogo della cessione anche se hanno rinunciato all'identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale ai fini Iva in quello Stato e hanno optato per il regime Oss Ue.

Fra l'altro l'articolo 48, comma 3 della Direttiva 2020/262, in attesa di recepimento entro il 2021 (sarà applicabile dal 2023), rivede il parametro della produzione media dei piccoli produttori, fermo il limite di mille ettolitri anno, riferendola alla produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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