Adempimenti

E-fattura, per ritardi e omissioni scattano le sanzioni piene

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Terminato il periodo di moratoria sanzionatoria per tardiva o omessa fatturazione elettronica anche per i contribuenti mensili relativamente alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019: per verificare se e in che misura la sanzione diviene concretamente applicabile occorre considerare anche il nuovo termine, a regime, dei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione entro cui le fatture immediate possono essere validamente trasmesse a SdI senza incorrere in alcun sanzione.

Trattamento sanzionatorio

Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite dall’articolo 6 del decreto legislativo 472 del 1997 nella misura compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta, irrogabili nelle due fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio oppure di indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione. In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate ad inversione contabile, la sanzione è tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.

Moratoria

Per agevolare la fase di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 10 del Dl 119/2018 ha introdotto, in via transitoria, un trattamento di favore disponendo la non applicabilità di sanzioni se la fattura elettronica sia stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata. La sanzione viene invece applicata in misura ridotta al 20% se la fattura elettronica viene trasmessa a SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva, mensile o trimestrale, del periodo successivo. Sino alle operazioni effettuate al 30 giugno 2019, la disapplicazione ovvero la riduzione delle sanzioni riguarda tutti i contribuenti, mensili e trimestrali. Unicamente per i contribuenti con liquidazione mensile, la moratoria con riduzione al 20% della sanzione si applica sino alle operazioni effettuate entro il 30 settembre 2019.

Contribuenti trimestrali

Nessuna sanzione sarà irrogabile in relazione alle fatture, immediate o differite, relative ad operazioni effettuate nel secondo trimestre, e quindi sino al 30 giugno 2019, trasmesse a SdI entro il 20 agosto 2019, e cioè entro il termine di liquidazione periodica dell’Iva relativa al trimestre aprile-maggio-giugno. Si applicherà invece la sanzione del 20% della misura irrogabile se le fatture, immediate o differite, relative ad operazioni del primo semestre 2019, sono emesse entro la liquidazione periodica del terzo trimestre e, quindi, entro il 18 novembre 2019, primo giorno utile per il versamento considerando che la scadenza naturale del 16 novembre cade di sabato. Invece per le sole fatture immediate relative ad operazioni dal 1° luglio 2019 in avanti (e quindi successiva al periodo semestrale di moratoria), il termine massimo di emissione è quello dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione: inviare a SdI in una data successiva, determinerà l’applicazione delle sanzioni in misura piena. Per le fatture differite, invece, la trasmissione potrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione: la data da indicare sul tracciato xml potrà in questo caso coincidere, come chiarito dalla risposta 389/E del 24 settembre 2019, con l’ultimo giorno del mese di riferimento.

Contribuenti mensili

Per le fatture immediate e differite emesse sino al 30 giugno 2019, non troverà applicazione nei confronti dei contribuenti mensili alcuna sanzione se la fattura è stata trasmessa allo Sdi entro il termine della liquidazione periodica Iva del mese di riferimento. In caso di fatture immediate relative ad operazioni con data successiva al 1° luglio 2019 e sino al 30 settembre 2019, si beneficerà della riduzione al 20% delle sanzioni irrogabili se il documento in xml viene emesso oltre i 12 giorni dall’effettuazione ma entro la liquidazione periodica del mese successivo a quello di riferimento: il termine ultimo coincide quindi con il 18 novembre 2019, data di liquidazione periodica dell’Iva del secondo mese successivo e quindi di ottobre. Per operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019 in avanti, la fattura immediata dovrà essere emessa entro 12 giorni altrimenti tornerà applicabile la sanzione per intero. Quanto invece alle fatture differite, nulla è cambiato e quindi valgono le regole previste con possibilità di emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione documentata con DDT o altro documento idoneo: pertanto le fatture differite relative al mese di settembre dovranno essere inviate senza applicazione di sanzioni entro il 15 ottobre o, con sanzione ridotta al 20% , al più tardi entro il 18 novembre 2019.

Il quadro delle penalità

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