E-fattura, la targa può essere indicata nel campo «Mezzo Trasporto»
Indicazione o non indicazione della targa nella fattura elettronica? È uno dei dubbi che attanaglia gli operatori del settore dei carburanti per autotrazione e tutti i soggetti passivi di imposta che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, che dal prossimo primo luglio acquisteranno tali prodotti per i propri veicoli aziendali. Da tale data, infatti, prenderà avvio la fatturazione elettronica obbligatoria nel settore dei carburanti per autotrazione, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) che elimina l’utilizzo della scheda carburante, documento che richiedeva l’indicazione di questo dato al fine di giustificare la deducibilità del costo dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la relativa detraibilità dell’Iva.
La circolare 8/E/2018 e il provvedimento 89757/2018 delle Entrate dello scorso 30 aprile ha cercato di fornire diversi chiarimenti sul tema dell’utilizzo della fatturazione elettronica, ma sul punto in commento è risultata poco chiara e per certi versi contraddittoria.
Infatti, relativamente alla necessità o meno di inserire i dati del veicolo nel documento contabile da un lato, richiamando le disposizioni agli articoli 21 e 21-bis del decreto Iva che individuano gli elementi essenziali della fattura in genere, e quindi anche di quella elettronica, non prevede la necessità di indicare «la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, eccetera), come invece previsto per la scheda carburante»; dall’altro, però, ne prevede l’indicazione affermando che «tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa … e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità».
Nessun obbligo
Di conseguenza, seppur non per esplicito obbligo, l’indicazione della targa nella fattura elettronica sembrerebbe continuare ad essere elemento necessario al fine di poter dimostrare, nel caso di una eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva, l’inerenza, la competenza e la congruità del componente negativo di reddito all’attività di impresa, artistica o professionale.
Quindi, il contribuente soggetto passivo Iva per poter beneficiare della deduzione del costo e della detrazione dell’imposta dovrebbe, seppur non per obbligo normativo ma per mera necessità giustificativa futura, indicare i dati del veicolo cui è destinato il carburante acquistato, nel campo «MezzoTrasporto» del file della fattura elettronica, così come suggerito negli stessi documenti di prassi soprarichiamati dall’amministrazione finanziaria.
Infine, come chiarito dalla circolare, per le «cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione» il cui obbligo decorrerà solo dal 1° gennaio 2019, la spesa, ai fini della deduzione, «andrà documentata con le modalità finora in uso», ergo scheda carburante per cui il problema della targa è solo posticipato.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757 del 30 aprile 2018
Agenzia delle entrate, provvedimento 89757, specifiche tecniche
Circolare 8/E del 30 aprile 2018