E-FATTURA/3 - Verifiche delle autorità solo previa comunicazione al contribuente
I benefici connessi al passaggio dalla gestione cartacea a quella digitale della fatturazione nonché dell'archiviazione dei documenti sono molteplici: ingenti sono, infatti, i risparmi legati alla riduzione dell'impiego di manodopera per le attività di stampa e imbustamento, alla gestione della relazione con il cliente (tempi dedicati a capire se la Fattura è effettivamente arrivata, se è stata presa in carico, se e quando verrà pagata ecc.) e alla gestione della conservazione, che introduce risparmi relativi all'eliminazione dei costi di gestione dell'archivio cartaceo.
Ve ne sono, poi, alcuni previsti per legge che premiano coloro i quali garantiscono la tracciabilità dei pagamenti, in cambio di un prezioso sconto in termini di anni accertabili.
Infatti, nel novellato articolo 3 del Dlgs 127/2015 vengono disciplinati nuovi incentivi rispetto a quelli legati alla "vecchia" opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro opzionale) – di fatto abrogata dalla legge di Bilancio 2018 a partire dal 2019 – e all'opzione per la trasmissione dei corrispettivi.
Tali nuovi benefici premiano i soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro: il premio riguarda la riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti in tema di Iva e di imposte sui redditi.
Tale sconto non si applica ai soggetti che esercitano anche il commercio al minuto e attività assimilate (articolo 22 del Dpr 633/1972), salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, prevista dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015. Anche in questo caso le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2019.
I contribuenti minimi e i forfettari, al momento, sembrano esclusi dalla riduzione giacché esonerati dalla fatturazione elettronica, a meno che non decidano spontaneamente di sottoporsi ai nuovi obblighi.
Un aspetto importante da segnalare riguarda l'attività di verifica. Infatti, sebbene l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria si sia ridotta di intensità per merito delle nuove norme, il Provvedimento del 30 aprile 2018 ha precisato che in caso di attività di controllo effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli articoli 51 del Dpr 633/1972 e 32 del Dpr 600/1973, l'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione solo dopo avere preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente. Inoltre, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'agenzia delle Entrate non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file della fattura elettronica trasmessa tramite SdI, se non limitatamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.
Pertanto, sulle fatture che saranno trasmesse tramite il Sistema di interscambio l'agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza potranno utilizzare tali dati per le verifiche fiscali solo dopo averne data espressa comunicazione al contribuente. La disposizione appare insolita, soprattutto alla luce del fatto che analogamente non è previsto nel caso delle verifiche "classiche", in cui il soggetto controllato subisce il controllo senza preavviso da parte delle autorità competenti.