È il giudice di merito a valutare l’idoneità degli elementi presuntivi
La valutazione viene sottratta ai giudici di legittimità solo in assenza di difetti logici o giuridici e in considerazione degli elementi indiziari nel loro complesso
Nel caso in cui la prova fornita dall’Ufficio risulti costituita da presunzioni, nel contesto dell’argomentazione presuntiva è il giudice di merito che deve valutare l’idoneità degli elementi presuntivi, che devono essere in grado di giustificare le inferenze che ne scaturiscono in base al criterio dell’id quod plerumque accidit.
La richiamata valutazione di idoneità viene sottratta alla vigilanza del collegio di legittimità a condizione che le prerogative della gravità, della precisione e della concordanza, reclamate dalla norma, siano ricavate non facendo specifico riferimento ai singoli indizi, ma sottoponendoli a una complessiva valutazione d’insieme.
A tale conclusione è giunta la sezione V della Corte di Cassazione con l’ordinanza 23549/2022. In merito alle prove presuntive, compete al giudice di merito la valutazione della sussistenza dei requisiti disciplinati dagli articoli 2727 e 2729 del Codice civile, al fine di valorizzare gli elementi di fatto posti a base della presunzione. Il ricorrente, mediante il ricorso introduttivo, dovrebbe pertanto stimolare il giudice di merito a valutare la sussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla norma, la selezione dei fatti noti che costituiscono l’anima della presunzione e il giudizio logico in forza del quale l’Amministrazione finanziaria argomenta la sua contestazione (Cass. civ. Sez. III, Sentenza 8023/2009).
Pertanto, qualora la prova esibita dall’Ufficio risulti costituita da presunzioni, rientra tra i compiti assegnati al giudice di merito la valutazione dell’idoneità degli elementi presuntivi che consentono le inferenze. Tale valutazione viene sottratta al controllo dei giudici di legittimità solo se supportata da una motivazione scevra da difetti logici o giuridici, e guidata dal principio di verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza sulla base del complesso degli elementi indiziari, senza fare alcun riferimento a ognuno di questi singoli indicatori (Cass. civ. sez. III sent. 12002/2017).
Dunque, confutata la razionalità di un’operazione (attraverso la valorizzazione del quadro probatorio presuntivo rappresentato da tutti gli elementi in possesso dell’amministrazione finanziaria, finalizzati a dimostrare, nel caso di specie, la natura di “cartiera” dei fornitori), perché in contrasto con il principio della ragionevolezza, il giudice non può limitarsi ad accertare la regolarità della documentazione prodotta dal contribuente (Cass. civ. sez. V sent. 14941/2013), ma, nell’ottica della conferma dell’accertamento, deve spiegare attraverso argomentazioni legittime, le ragioni per le quali ritiene che la condotta anomala risulti essere sintomatica di potenziali violazioni tributarie (Cass. civ. sez. V sent. 5847/2016).
Il giudice di merito è quindi tenuto a considerare le argomentazioni portate dal contribuente e a correlarle agli argomenti probatori sollevati dall’Amministrazione finanziaria; di conseguenza, nella valutazione degli elementi indiziari, deve applicare la regola per la quale la gravità, la precisione e la concordanza richieste dalla norma di riferimento devono essere ricavate dal loro esame congiunto, in un giudizio complessivo e non dai singoli elementi probatori (nonostante l’attenta valutazione di ognuno di loro al fine di identificare quelli rilevanti in maggior misura), in quanto è richiesta la loro collocazione in un contesto articolato nel quale un indizio rafforza e al tempo stesso tempo ritrae energia dall’altro in maniera vicendevole (Cass. civ. sez. III sent. 12002/2017).
È opportuno ribadire che la valutazione effettuata dalle Commissioni tributarie di merito è assoggettata al controllo di legittimità esclusivamente in relazione alla violazione dei criteri giuridici correlati alla formazione della prova critica e, pertanto, soltanto nel caso in cui il giudice di merito non utilizzi correttamente il materiale indiziario a sua disposizione la sua decisione risulta essere censurabile da parte dei giudici di legittimità (Cass. civ. sez. V sent. 1715/2007).