Imposte

Stretta delle Entrate: interposta la società amministratrice

La risposta a interpello 89/2020 boccia lo schermo societario per i compensi all’amministratore

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di Alessandro Germani

L’utilizzo di uno schermo societario al posto della persona fisica per i compensi di amministratore di società configura interposizione reale ex articolo 37, comma 3 del Dpr 600/73. È questo il contenuto della risposta a interpello 89 del 9 marzo.

Una persona fisica Alfa ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di società italiane (Gamma e Gamma Life), essendo altresì dirigente di una di esse (Gamma). Ha quindi interpellato l’Inps, temendo che potesse generare dei contenziosi pensionistici (aspetto poi verificatosi) la compatibilità della carica di amministratore delegato di Gamma col rapporto di lavoro subordinato dirigenziale intercorrente con la stessa. Per questi motivi, assieme ad altre ragioni di business, Alfa ha valutato la costituzione di una società (Epsilon) per continuare a rivestire il ruolo di amministratore delle società. Epsilon, costituita in forma di Srl, ha come oggetto sociale l’amministrazione di società, è retta da un amministratore unico (Alfa) che percepisce uno specifico compenso, legato anche al fatto di essere designato come rappresentante persona fisica che esercita le funzioni di amministrazione; la società adotta poi una congrua politica di distribuzione dei dividendi. Secondo l’istante l’operazione non costituirebbe né fattispecie di abuso del diritto (articolo 10-bis della legge 212/2000) in quanto Epsilon assoggetta i redditi a tassazione ordinaria Ires ed Irap, Alfa assoggetta ad Irpef quale reddito assimilato al lavoro dipendente il compenso di amministratore di Epsilon, subendo anche la ritenuta d’imposta del 26% sui dividendi di Epsilon, né di interposizione reale.

Nella risposta l’Agenzia ricorda che, in base a costante giurisprudenza di Cassazione, nell’articolo 37, comma 3 rientrano tanto i casi di interposizione fittizia quanto reale, laddove la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito. Inoltre, la presenza dello schermo societario sebbene non configuri ex se interposizione, tuttavia non può essere esclusa sulla base di elementi formali tipici della società (capitale sociale, oggetto, compagine, tenuta di bilancio) quando è costituita per l’imputazione di proventi che sono di fatto ascrivibili alla persona fisica. Anche perché lo schermo societario consente di ottenere un risparmio d’imposta rispetto all’ordinaria tassazione della persona fisica. Da ciò deriva la necessità di un’analisi fattuale della newco, da cui si evince che Epsilon è stata costituita ad hoc per svolgere il ruolo di amministratore di Gamma a seguito del disconoscimento da parte dell’Inps del rapporto di lavoro subordinato di Alfa. Epsilon, quindi, non produce autonomamente redditi, ed Alfa risulta il vero centro di imputazione dei redditi per i compensi provenienti da Gamma e Gamma Life, sussistendo quindi interposizione reale. Quindi in capo ad Epsilon le prestazioni di Alfa saranno tali per cui, assieme alle altre spese ordinarie, la società non consegue alcun reddito. Alfa dal canto suo continuerà a conseguire redditi assimilati al lavoro dipendente, non beneficiando quindi della tassazione mitigata sui dividendi.

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